martedì, marzo 21, 2017

Il Pubblico Ministero infranse il codice di procedura penale: il rinvio a giudizio è nullo



Novembre 2013: a seguito di un'illegittima ed illegale perquisizione in casa Marcianò, ad opera di cinque agenti della Polizia Postale di Imperia e su mandato del Pubblico Ministero, Dott.ssa Maria Paola Marrali, nonostante tale perquisizione si concluse in un nulla di fatto (il GUP rigettò l'incidente probatorio ed ordinò la restituzione del materiale illecitamente sequestrato), i fratelli Antonio e Rosario Marcianò furono comunque rinviati a giudizio per supposta diffamazione nei confronti di... udite udite... Massimo Della Schiava (Il fioba), noto disinformatore e stalker incallito, amico dello psicopatico Federico De Massis alias Task Force Butler. Assieme a lui, Serena Giacomin (conduttrice televisiva) e Paolo Panerai (dirigente Class meteo TV), tutti insieme appassionatamente.

A distanza di anni, non certo grazie agli avvocati (di fiducia e d'ufficio) che sino ad ora si sono succeduti ad assistere i due "imputati", veniamo a scoprire, spulciando tra i cavlli procedurali, che il Pubblico Ministero, Dott.ssa Maria Paola Marrali violò palesemente il Codice di procedura penale, giacché a suo tempo rigettò senza appello la richiesta di chi scrive e fratello di essere sentiti, per voce del loro legale all'epoca assegnato dalla Procura di Sanremo. Nessuno eccepì, tant'è che ci venne negata anche l'udienza preliminare.

Noi che curiamo i nostri interessi, osserviamo la totale illegittimità del rinvio a giudizio per mancato interrogatorio di garanzia e constestuale violazione del Codice di procedura penale, poiché in questo quadro è palese la violazione degli articoli 416 (comma 1) e 415-bis. Nella fattispecie, la violazione dell'articolo 415-bis determina la nullità del rinvio a giudizio.

Leggiamo [ FONTE ] che cosa scrive il legislatore in merito a questo che è un diritto inalienabile dell'imputato.

[...] Deve al riguardo tenersi presente l’articolo 416, comma 1, c.p.p. secondo il quale "La richiesta di rinvio a giudizio è nulla, se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3, CPP".

CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA - LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE - TITOLO IX - Udienza preliminare - Art. 416.

L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, il Pubblico ministero deve procedervi. Il Pubblico ministero non può rigettare l’istanza e, se non segue questa norma alla lettera, il provvedimento di rinvio a giudizio è nullo.

Ne consegue che il processo tuttora incredibilmente in corso (il 22 marzo il Giudice Dott.ssa Alessia Ceccardi intenderebbe ascoltare i testimoni per l'"accusa") è, secondo la legge, nullo, illegittimo, illegale. In tutta evidenza la legge è un optional ed i primi ad infrangerla sono i magistrati, con la prona complicità dei legali difensori, poiché non è possibile immaginare che questi non conoscano i rudimenti del Codice di procedura penale. Il sistema si tutela in questo modo, in pieno spregio di quella frase scritta alle spalle del Giudice: "La giustizia è uguale per tutti". Sì... magari!


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