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domenica, aprile 23, 2017

Dipendenti del Ministero dell'Interno "soci" dello stalker Task Force Butler. Segnalazione alla Procura di Imperia



E' arcinoto che agenti del Governo agiscono per contrastare con ogni mezzo, legale ed illegale, le attività di controinformazione dei fratelli Marcianò e nel far questo socializzano tranquillamente sulla pagina Facebook dello psicopatico Task Force Butler. Riportiamo l'ultimo espisodio, ove tale Franco Granato, in risposta ad un post minatorio [ LINK ] del Federico De Massis, scrive:

“Abbiamo, sui fratelli Marcianò, armadi carichi di faldoni. Leggerseli tutti è una faticaccia. Io ho fatto scorta di caffè e da domani al lavoro”.



Qui il documento PDF inoltrato alla Procura di Imperia. Di seguito uno stralcio dell'esposto-denuncia.

"Ci chiediamo: con quale impudente autorità e sulla base di quale norma o legge un dipendente dello Stato come il Franco Granato, si possa arrogare il diritto di intraprendere iniziative persecutorie a nocumento dei fratelli Marcianò, partecipando alle discussioni diffamatorie e persecutorie di un pluridenunciato come il De Massis Federico, evidenziando palesemente come esista un dossier sul quale costui nonché altri agenti stanno lavorando illegalmente per mettere a tacere due voci scomode. D’altronde le dichiarazioni della Presidente della Camera Laura Boldrini e le persone (stalkers e diffamatori come il De Massis Federico, Paolo Attivissimo, David Alehandro Puente, Michelangelo Coltelli) assunte a ruolo di “esperti” per “contrastare” quelle che ella definisce “fake news”, vanno esattamente in questa direzione. Per tale motivazione la Presidente della Camera è stata denunciata per violazione dell’articolo 21 della Costituzione.

Può questa Procura spiegare per quale motivo il De Massis Federico non è stato MAI perseguito? Può questa Procura spiegare per quale motivo i dossier inviati dal De Massis Federico a danno dei fratelli Marcianò scaturiscono immancabilmente in illegittimi ed illegali procedimenti a carico? Può questa Procura giustificare l’impiego “legale” di dossier preparati da uno stalker seriale? Può questa Procura giustificare la commistione tra apparati dello Stato e stalkers seriali la cui unica attività è quella di perseguitare costantemente e da anni i denucianti? Può questa Procura giustificare l’archiviazione o l’insabbiamento anche di questa denuncia-esposto?"

Ovviamente nulla accadrà, poiché i magistrati sono pappa e ciccia con palla di grasso Federico De Massis alias Task Force Butler, ma è bene che queste cose siano sempre rese pubbliche! A buon intenditore, poche parole.


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sabato, febbraio 18, 2017

Laura Boldrini & CO denunciati per attentato all’articolo 21 della Costituzione



Come anticipato nelle settimane scorse, la Presidente della Camera Dott.ssa Laura Boldrini è stata denunciata dal sottoscritto per attentato all’articolo 21 della Costituzione nonché per concorso nei reati di diffamazione, calunnia ed atti persecutori etc., perpetrati a mio danno da quegli stessi soggetti che ella presenta in pompa magna come i tutori della verità ma che, invece, sono stalkers di mestiere. Qui di seguito uno stralcio della denuncia, presentata alle Procure di Roma ed Imperia. Mentre qui è disponibile copia PDF.

[...] La Dott.ssa Laura Boldrini ha palesato dunque, in tutta evidenza, rapporti di collaborazione con quegli stessi soggetti più volte querelati negli anni passati dallo scrivente per aver commesso atti persecutori, diffamazione, calunnia ed altri reati, tutti delitti MAI perseguiti!

La Presidente della Camera, nel contesto di questa Sua cooperazione, ha addirittura invitato alla Camera ( LINK ), come relatori, i succitati soggetti e li ha incredibilmente presentati come coloro che tuteleranno il diritto alla “corretta informazione” sulla Rete, dimostrando definitivamente come gli individui sullodati siano già da tempo coadiutori del Governo.

La Dottoressa Laura Boldrini ha lanciato la sua iniziativa contro l’informazione libera, spacciandola per una battaglia contro le “notizie false” (Le fake news n.d.r.) che circolano, secondo la sua visione ideologica, nella Rete. E’ evidente che la Signora Boldrini ha calato la maschera: ha nominato un gruppo di negazionisti formato dal Signor Paolo Attivissimo, incallito e storico capofila dei disinformatori, dal Signor Michelangelo Coltelli, dal Signor David Alejandro Puente Anzil (cfr allegato “C).

La Signora Boldrini, coadiuvata dai soggetti in questione, chiama a raccolta le istituzioni per tentare di cancellare le verità scomode, usando tutti gli strumenti più sofisticati della propaganda e della retorica. E’ il consueto tentativo di vilipendere e ghettizzare gli scrittori ed i ricercatori non allineati, evocando addirittura circostanze psichiatriche. Gli attivisti sono anche accusati di essere venali, quando sono proprio i depistatori ad essere finanziati in modo generoso dai Ministeri, come già dal sottoscritto dimostrato in innumerevoli denunce presentate alla Magistratura nonché in articoli e video pubblicati, con dati incontrovertibili alla mano.

In questo contesto, il DDL 2688 pare l’atto finale contro l’informazione indipendente, la libertà di espressione e di opinione, misura volta a tacitare in modo definitivo coloro che non sono allineati, ledendo così - si ribadisce - il diritto sancito dalla Costituzione alla libertà di espressione.

Ritenendo dunque che tutti i soggetti di cui sopra siano autori in concorso di attentato all’articolo 21 della Costituzione nonché responsabili in modo diretto o indiretto, sempre in concorso, di atti persecutori, diffamazione, calunnia a danno del querelante, si chiede che siano perseguiti per i reati sin qui denunziati e per quelli che siano eventualmente ravvisabili nella loro condotta. [...]



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sabato, dicembre 17, 2016

Lettera aperta al Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini



Gentilissima ed egregia Presidente Boldrini, mi rivolgo a Lei che, nei giorni scorsi, ha annunciato di voler contrastare le cosiddette "bufale" e con questo fine si sta consultando con quelli che Lei ritiene degli esperti nel settore del "debunking" e cioé Paolo Attivissimo, David Puente, Michelangelo Coltelli, Walter Quattrociocchi (egli stesso ammise di aver creato notizie false). Immagino che Lei sia al corrente del fatto che costoro non sono "debunkers", ma disinformatori per mestiere e che ormai da oltre un decennio sono parte integrante di un gruppo numerosissimo di agenti disturbatori-stalkers-diffamatori impuniti ed impunibili. Immagino che Lei, Presidente, ne sia perfettamente consapevole. In caso contrario, non si spiegherebbe l'incredibile grado di protezione che questi soggetti hanno ad ogni livello. Sono degli intoccabili ed i reati che Lei stessa, Presidente Boldrini, denuncia, sono il loro pane quotidiano.

Questi soggetti ricorrono all'attacco (argomento ad personam), senza mai riferirsi ai contenuti. Ora... mi chiedo: "La legge è valida solo se i cittadini criticano o denigrano Lei? Per quale motivo si affida a certi discutibili personaggi? Ingenuità? Non credo! Lei è troppo intelligente per non sapere di che cosa vivono questi protagonisti della disinformazione e del negazionismo. Allora mi sorge un dubbio: che siano davvero agenti governativi? Forse è per questo motivo che le mie querele nei confronti di Paolo Attivissimo, David Puente, Federico De Massis, Massimo Della Schiava, Aldo Piombino e sodali sono puntualmente archiviate? Il dubbio diviene certezza, allorquando leggo sui media nazionali che Lei, Presidente Boldrini, si sta rivolgendo proprio ai noti negazionisti ed autori di vituperi che Lei stessa dichiara di voler combattere. Ha sbagliato barricata: Lei, Presidente Boldrini, sta combatendo una battaglia contro i cittadini e contro la verità. Lei ci conferma che lo Stato ed i cosiddetti "debunkers" sono una cosa sola. Lei non mi rappresenta, Lei non rappresenta i cittadini italiani.

P.s. Ricordi che la decadenza della società comincia con il declino del linguaggio: per una volta ha ragione l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a biasimarLa, quando si ostina ad usare e ad esigere che gli altri adoperino abomini linguistici come "sindaca", "ministra" etc. Italo Calvino definì questo scadimento lessicale "peste della lingua". Rifletta anche su questo.


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venerdì, dicembre 16, 2016

Nel penale si può agire senza avvocato, ma nessuno lo sa



Quasi nessuno è al corrente del fatto che è possibile agire in tribunale senza l’assistenza di un avvocato (di fiducia o d'ufficio), come sancito da varie leggi tra cui la n. 881 del 25 ottobre 1977, parte terza, articolo 14 - lettere "d" ed "e". Attivisti contro la geoingegneria clandestina, il M.U.O.S., il T.A.V., cittadini comuni vessati dagli apparati dello Stato con i pretesti più disparati, sempre inique, possono almeno evitare esborsi legali astronomici nell’ambito di procedimenti le cui sentenze sono, nel 100 per cento dei casi, già scritte, decise a priori. E’ necessario che tutti siano consapevoli dei diritti almeno teoricamente riconosciuti e che propongano istanza ai giudici di avvalersi delle garanzie contemplate dalla presente legge. Qualora i magistrati o i collegi giudicanti non accolgano la richiesta, essi dovranno essere denunciati al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) per violazione delle norme succitate. In caso di omessa risposta, varrà il principio del silenzio-assenso. Ricordiamo che questa legge, in applicazione del diritto internazionale, nell'ordinamento italiano prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3-1975): nessuno quindi potrà, per alcuna ragione, eluderla o ignorarla.

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria del tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta: nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore di ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

e) ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la
citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.

LINK alla legge.

***

La Presidente della Camera Laura Boldrini si sta consultando con gli "esperti": Paolo Attivissimo, David Puente, Michelangelo Coltelli, Walter Quattrociocchi... per contrastare le notizie false. Non ci stupiamo se poi le nostre querele per diffamazione contro questi brutti ceffi sono puntualmente archiviate. Qui la notizia.



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