1. Introduzione: l'illusione della certezza nell'era social
Nell'era della realtà aumentata e delle identità fluide, abita un paradosso giuridico che dovrebbe allarmare chiunque utilizzi una tastiera. Se da un lato è diventato elementare per un terzo "clonare" un’identità digitale o creare profili speculari per scopi diffamatori, dall'altro è diventato quasi impossibile dimostrare legalmente di non aver premuto quel tasto "invio". Il caso Cereda vs. Marcianò non è solo una cronaca di stalking e diffamazione; è il manifesto di un pericoloso scivolamento verso un sistema dove la "verosimiglianza" sostituisce la certezza del fatto. Un'analisi forense dei documenti rivela un corto circuito che mette a nudo la fragilità del diritto alla difesa nell'era digitale.
2. Prima Verità: Il "Verosimile" che uccide l'Articolo 606 c.p.p.
Il cuore pulsante della condanna a 16 mesi inflitta a Rosario Marcianò risiede in una motivazione che, sotto il profilo del diritto, appare come un castello di carte logico. La Corte d’Appello di Brescia ha basato la responsabilità penale sulla "paternità presunta" dei post, liquidando come "inverosimile" l'accesso di terzi agli account.
Siamo di fronte a un macroscopico vizio di motivazione ai sensi dell’Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. La Corte ha applicato un ragionamento circolare: i post sono attribuiti a Marcianò perché i toni sono coerenti con il suo pensiero espresso sul blog Tanker Enemy, e l'ipotesi di falsi profili viene esclusa proprio perché i contenuti sembrano "troppo simili" all'originale. In questo modo, il dato da dimostrare diventa il presupposto della dimostrazione stessa. Non solo: la Corte ha trasformato l'assenza dell'imputato in aula ("rimasto assente") in un elemento di debolezza probatoria, svuotando di fatto il diritto al silenzio e ribaltando la logica del dubbio ragionevole.
"Il dubbio non viene superato, ma aggirato... Il dato da dimostrare viene così utilizzato come presupposto della dimostrazione stessa".
3. Seconda Verità: L'Inversione dell'Onere della Prova e la "Probatio Diabolica"
Il secondo pilastro di questa anomalia riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva (Art. 606, comma 1, lett. d c.p.p.). La difesa aveva chiesto l'unico accertamento oggettivo possibile in un processo digitale: l'analisi degli indirizzi IP. In un ecosistema informatico, l'IP è l'unica "impronta digitale" capace di distinguere l'imputato da un eventuale falsificatore.
Negando questo accertamento, il Tribunale ha generato un'asimmetria informativa insuperabile, imponendo all'imputato una probatio diabolica: dimostrare la propria innocenza senza disporre dei mezzi tecnici (poteri di polizia postale e accesso ai log dei gestori) che solo l'Autorità Giudiziaria possiede. Questo diniego configura una violazione frontale dell'Art. 6 CEDU (diritto alla parità delle armi) e dell'Art. 111 della Costituzione. Senza la controprova tecnica, la giustizia rinuncia alla verità scientifica per accontentarsi di una "compatibilità contenutistica" che non ha cittadinanza in un processo penale di un Paese civile.
4. Terza Verità: Il Giallo della Querela Svanita a Sanremo
Esiste un'anomalia documentale che sposta l'asse della narrazione processuale. Mentre Marcianò veniva dipinto come uno "stalker incallito" sulla base della querela temeraria mossa da Daniele Matteo Cereda nel 2021, è emerso che Marcianò era stato il primo a chiedere tutela.
Il 5 dicembre 2014, presso il Commissariato di Sanremo, Marcianò aveva sporto una denuncia-querela di ben 7 pagine (verbale di ratifica acquisito dalla difesa con copia conforme del marzo 2023) contro Cereda per atti persecutori e diffamazione. Eppure, questo atto fondamentale risulta assente dal fascicolo del PM. Nonostante l'invio tramite PEC della memoria difensiva nell'aprile 2023, la magistratura ha proceduto ignorando che l'imputato fosse, in realtà, una parte offesa che denunciava da anni sostituzioni di persona e stalking. Questa omissione ha permesso di costruire un quadro accusatorio parziale, dove la vittima e il carnefice sono stati scambiati di ruolo grazie a un buco nero documentale.
5. Quarta Verità: L'Ombra del Ministero della Giustizia e l'IP 89.119.251.40
L'aspetto più inquietante emerge dall'analisi dei log del blog Tanker Enemy e dalle attività su piattaforme come Wikipedia e Nonciclopedia. I dati tecnici rivelano accessi massivi e modifiche sistematiche provenienti dall'indirizzo IP 89.119.251.40, formalmente riconducibile al Ministero della Giustizia (Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi).
Secondo quanto denunciato da Marcianò, questa connessione istituzionale — che farebbe capo a una figura di rilievo indicata come "Puntato A." — non si sarebbe limitata al monitoraggio, ma avrebbe partecipato attivamente all'opera di discredito. Da questo IP sarebbero stati caricati fotomontaggi (come l'immagine di Marcianò con gli occhi da "Grigio" alieno), create biografie derisorie come quella del "geometra Straker" e monitorati post specifici riguardanti il caso German Wings o la partecipazione a Voyager nel 2007. Il sospetto di un utilizzo di apparati dello Stato per finalità di stalking digitale e disinformazione ai danni di un privato cittadino apre uno scenario che trascende la diffamazione per toccare la sicurezza dei diritti civili.
"Il Ministero della Giustizia è coinvolto nell'opera di discredito e diffamazione e di stalking a carico dei fratelli Marcianò... gestisce, paga e protegge disinformatori che usano proprio le connessioni del Ministero".
6. Conclusione: L'Escamotage della Sezione VII
Il sipario su questa vicenda si alzerà il 22 aprile 2026 dinanzi alla Corte di Cassazione. Ma c'è un dettaglio che la nostra analisi non può ignorare: il reato maturerà la prescrizione il 6 febbraio 2026. Perché fissare un'udienza oltre i termini? La risposta risiede nella designazione della Sezione VII, nota tra gli esperti di diritto per la sua severità nel valutare l'inammissibilità dei ricorsi.
Dichiarare il ricorso inammissibile è l'unico strumento giuridico per impedire che la prescrizione produca i suoi effetti, confermando così la condanna a 16 mesi nonostante l'estinzione del reato. È una strategia processuale che sembra voler blindare un verdetto basato sulla "verosimiglianza", ignorando le voragini tecniche e documentali qui esposte. Se la Cassazione confermerà questo impianto, sancirà un principio definitivo: nell'era digitale, lo stile di scrittura vale più di un indirizzo IP e la coerenza ideale pesa più di una prova scientifica.
In un mondo dove chiunque può clonare la nostra voce o il nostro stile di scrittura, siamo pronti ad accettare una giustizia che condanna sulla base della "verosimiglianza" rinunciando alla verità tecnica dell'indirizzo IP?
Ascolta il Podcast QUI. Guarda il video sugli accessi di stalking governativo dai server del Ministero della Giustizia QUI. Scarica la rivista "Disconnessi" con l'articolo sul tema QUI.
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