Visualizzazione post con etichetta Rosario Marcianò. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Rosario Marcianò. Mostra tutti i post

mercoledì, giugno 10, 2026

Il caso Marcianò ed il Mistero Solesin: cinque verità scomode che sfidano la versione ufficiale del Bataclan

1. Introduzione: il confine sottile tra memoria e ricerca della verità

Esiste un momento, nella storia recente delle democrazie occidentali, in cui la verità processuale smette di essere un accertamento dei fatti per trasformarsi in un dogma di Stato. È in questa zona grigia, dove il dubbio diventa reato, che si consuma la vicenda di Rosario Marcianò. Non parliamo di un semplice attivista della rete, ma di un uomo condannato al carcere — dodici mesi di reclusione senza condizionale — per aver osato incrinare una narrazione cristallizzata nel dolore collettivo. Il caso riguarda Valeria Solesin, la ricercatrice veneziana ufficialmente vittima della strage del Bataclan del 13 novembre 2015. Ma cosa accade quando i documenti, le immagini e le testimonianze iniziali divergono radicalmente dal verdetto finale? Questa analisi non vuole profanare una memoria, ma sollevare una questione etica fondamentale: è possibile che la verità dei fatti sia stata sacrificata sull'altare della stabilità istituzionale?

2. Takeaway 1: gli scatti "sconcertanti" di "Getty Images" ed il paradosso delle probabilità

Il primo tassello di questa indagine ci porta alle ore 01:15 del 14 novembre 2015. Mentre il mondo osserva sgomento le immagini di morte provenienti dal teatro Bataclan, un fotografo israeliano immortala tre scatti ad alta risoluzione, poi regolarmente messi in vendita sul portale internazionale Getty Images. La didascalia è asettica: "Una donna viene evacuata a seguito di una sparatoria a Parigi". Eppure, osservando quelle foto, la figura che emerge non corrisponde al profilo di una vittima nel bel mezzo di un massacro. La donna ritratta appare in perfetta salute, serena, quasi estranea all'orrore circostante.

La somiglianza con Valeria Solesin è talmente marcata da apparire sovrapponibile. Qui sorge la necessità di una riflessione che trascende la semplice percezione visiva: quale sarebbe la probabilità statistica che una "sosia perfetta" di Valeria Solesin si trovasse esattamente di fronte al Bataclan proprio in quell'ora e in quelle circostanze? Se la versione ufficiale vuole Valeria già morente o deceduta all'interno del locale, chi è la donna serafica che attraversa l'obiettivo del fotografo israeliano? Come sottolineato nelle analisi documentali:

"La donna ripresa somiglia moltissimo a Valeria Solesin. Si tratta di una sosia? Quante probabilità ci sono che una ragazza del tutto somigliante a Valeria Solesin fosse stata coinvolta nella strage del Bataclan?".

3. Takeaway 2: il verdetto dell'Intelligenza artificiale e la sfida della fisiognomica

Per sottrarre il dibattito alla faziosità del giudizio umano, è stata chiamata in causa la tecnologia neutrale. Attraverso l'uso di Claude AI, è stata condotta un'analisi fisiognomica comparativa tra le fotografie di Valeria Solesin risalenti al 2009 e gli scatti catturati davanti al Bataclan nel 2016. Il divario temporale di sette anni è un parametro cruciale per testare la coerenza dei tratti somatici. I risultati dell'algoritmo non lasciano spazio a interpretazioni ambigue: l'affinità stimata tra i due volti si attesta in un range compreso tra il 95% e il 98%.

L'intelligenza artificiale ha isolato e confrontato la struttura ossea del naso, la forma e la posizione degli occhi, la curvatura delle sopracciglia e l'ovale del viso, confermando che, nonostante il naturale invecchiamento ed i diversi contesti di illuminazione, si tratta "dello stesso individuo". Siamo di fronte ad un paradosso tecnologico: mentre la giustizia italiana condanna chi dubita della morte, una macchina, programmata per il riconoscimento oggettivo, conferma l'identità della persona ritratta come viva e presente in contesti successivi alla strage. È la collisione tra un algoritmo matematico e una verità giudiziaria che si pretende indiscutibile.
4. Takeaway 3: la metamorfosi delle testimonianze ed il ruolo di Andrea Ravagnani

Uno dei punti più oscuri riguarda la trasformazione radicale della narrazione fornita dai testimoni oculari e dalle autorità. Nelle ore immediatamente successive all'attentato, la versione era univoca: Valeria era dispersa. Andrea Ravagnani, il fidanzato, dichiarava di aver perso le sue tracce durante il caos del "fuggi fuggi". Esiste un dettaglio ancora più specifico, riportato dal funzionario del consolato Sergio Fiocco, secondo cui un'amica avrebbe visto Valeria ferita, ne avrebbe preso la borsa e il cellulare per poi scappare, lasciando la ragazza senza documenti. Per tre giorni, la Farnesina ha sostenuto ufficialmente che Valeria non figurava tra le vittime negli ospedali né nella lista dei morti.

Poi, improvvisamente, avviene il cambio di rotta. La versione "dispersa" scompare per lasciare spazio ad un racconto drammaticamente diverso: Valeria non sarebbe mai stata persa di vista, ma sarebbe morta dissanguata tra le braccia di Andrea dopo un'agonia interminabile sul pavimento del teatro.

"Valeria Solesin è morta tra le braccia del suo fidanzato... Questa è la versione definitiva. Gli inquirenti non si chiedono il perché delle versioni diametralmente opposte".

Questa metamorfosi testimoniale, avvenuta dopo tre giorni di silenzio istituzionale, solleva interrogativi inquietanti. Perché il fidanzato e gli amici hanno inizialmente parlato di "tracce perse" se la ragazza era spirata tra le loro braccia? Perché la borsa era con un'amica mentre la versione finale descrive un abbraccio protettivo fino all'arrivo delle teste di cuoio?

5. Takeaway 4: coincidenze logistiche ed il "Timing" del terrore

L'analisi forense del Bataclan non può prescindere dalle anomalie logistiche che sembrano suggerire una sceneggiatura predefinita. La mattina stessa di venerdì 13 novembre 2015, appena undici ore prima dell'attacco, le organizzazioni di pronto soccorso parigine avevano tenuto un'imponente esercitazione intitolata "Attentat multisite par fusillade", simulando esattamente sparatorie simultanee in più punti della città. Martin Hirsch, capo dell'Assistenza Pubblica (AP-HP), si disse stupito per la "coincidenza". Parallelamente, emergono collegamenti con figure del calibro di Eric de Rothschild (presidente dell'SPDCJ), in relazione ad avvertimenti preventivi circolati nella comunità ebraica circa un imminente attacco di massa.

A questo si aggiunge la tempistica della vendita del teatro: i fratelli Laloux, proprietari del Bataclan per quarant'anni, cedettero l'immobile l'11 settembre 2015, trasferendosi in Israele soli due mesi prima della tragedia. Infine, la rapidità della rivendicazione: Rita Katz, direttrice del SITE [1], riuscì ad individuare e pubblicare le rivendicazioni dell'ISIS alle ore 00:53, appena trenta minuti dopo l'attacco. Questi elementi, presi singolarmente, potrebbero apparire come fatalità; visti nel loro insieme, compongono un mosaico che sfida le leggi della probabilità e suggerisce un'organizzazione che trascende l'improvvisazione terroristica.
6. Takeaway 5: la "Giustizia" "farsa" e la condanna di Marcianò

La parabola giudiziaria di Rosario Marcianò rappresenta, forse, il capitolo più dolente. La condanna a 12 mesi di reclusione e la richiesta di risarcimento salita a 147.000 euro non sono solo l'esito di un processo per diffamazione, ma il risultato di quello che molti osservatori definiscono un "processo politico". Il rinvio a giudizio di Marcianò è avvenuto attraverso una violazione procedurale non trascurabile: l'interrogatorio del Pubblico Ministero nel febbraio 2020 si è svolto in totale assenza del difensore dell'imputato.

Ai sensi dell'articolo 415 bis del Codice di Procedura Penale, tale violazione avrebbe dovuto rendere nullo l'intero procedimento. Invece, il sistema ha proceduto spedito verso una condanna senza condizionale, con l'evidente obiettivo di proteggere la credibilità delle istituzioni e soffocare sul nascere qualsiasi documentazione che mettesse in luce le falle della versione ufficiale. Quando la procedura legale viene calpestata per blindare una verità di Stato, il processo smette di essere un esercizio di giustizia per diventare uno strumento di censura.

7. Conclusione: oltre il velo del silenzio

Il caso Marcianò-Solesin non è solo una cronaca di discrepanze fotografiche o anomalie testimoniali; è lo specchio di una crisi democratica profonda. Quando lo Stato reagisce al dubbio documentato non con la chiarezza delle prove, ma con la forza della carcerazione, il costo della ricerca della verità diventa insostenibile per il singolo cittadino. La percezione della realtà viene filtrata da un'esigenza di sicurezza nazionale che non ammette repliche.

Il silenzio imposto per legge e le sentenze emesse in violazione dei codici non cancellano le ombre che, a quasi dieci anni di distanza, continuano ad avvolgere quella notte parigina. Resta una domanda che nessuna aula di tribunale ha ancora avuto il coraggio di affrontare seriamente: se Valeria Solesin fosse davvero viva, chi dovrebbe chiedere la verità allo Stato?

[1] L'acronimo SITE, in ambito di sicurezza e intelligence, fa riferimento al SITE Intelligence Group (Search for International Terrorist Entities). Si tratta di un'organizzazione privata con sede negli Stati Uniti che monitora e analizza le attività e le comunicazioni online dei gruppi terroristici e di organizzazioni estremiste a livello globale.

Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

giovedì, aprile 16, 2026

Lo Stato è coinvolto nelle operazioni di stalking giudiziario a danno dei fratelli Marcianò

Giustizia digitale o trappola per topi? Quattro verità scomode sul caso Marcianò-Cereda

1. Introduzione: l'illusione della certezza nell'era social

Nell'era della realtà aumentata e delle identità fluide, abita un paradosso giuridico che dovrebbe allarmare chiunque utilizzi una tastiera. Se da un lato è diventato elementare per un terzo "clonare" un’identità digitale o creare profili speculari per scopi diffamatori, dall'altro è diventato quasi impossibile dimostrare legalmente di non aver premuto quel tasto "invio". Il caso Cereda vs. Marcianò non è solo una cronaca di stalking e diffamazione; è il manifesto di un pericoloso scivolamento verso un sistema dove la "verosimiglianza" sostituisce la certezza del fatto. Un'analisi forense dei documenti rivela un corto circuito che mette a nudo la fragilità del diritto alla difesa nell'era digitale.

2. Prima Verità: Il "Verosimile" che uccide l'Articolo 606 c.p.p.

Il cuore pulsante della condanna a 16 mesi inflitta a Rosario Marcianò risiede in una motivazione che, sotto il profilo del diritto, appare come un castello di carte logico. La Corte d’Appello di Brescia ha basato la responsabilità penale sulla "paternità presunta" dei post, liquidando come "inverosimile" l'accesso di terzi agli account.

Siamo di fronte a un macroscopico vizio di motivazione ai sensi dell’Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. La Corte ha applicato un ragionamento circolare: i post sono attribuiti a Marcianò perché i toni sono coerenti con il suo pensiero espresso sul blog Tanker Enemy, e l'ipotesi di falsi profili viene esclusa proprio perché i contenuti sembrano "troppo simili" all'originale. In questo modo, il dato da dimostrare diventa il presupposto della dimostrazione stessa. Non solo: la Corte ha trasformato l'assenza dell'imputato in aula ("rimasto assente") in un elemento di debolezza probatoria, svuotando di fatto il diritto al silenzio e ribaltando la logica del dubbio ragionevole.

"Il dubbio non viene superato, ma aggirato... Il dato da dimostrare viene così utilizzato come presupposto della dimostrazione stessa".

3. Seconda Verità: L'Inversione dell'Onere della Prova e la "Probatio Diabolica"

Il secondo pilastro di questa anomalia riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva (Art. 606, comma 1, lett. d c.p.p.). La difesa aveva chiesto l'unico accertamento oggettivo possibile in un processo digitale: l'analisi degli indirizzi IP. In un ecosistema informatico, l'IP è l'unica "impronta digitale" capace di distinguere l'imputato da un eventuale falsificatore.

Negando questo accertamento, il Tribunale ha generato un'asimmetria informativa insuperabile, imponendo all'imputato una probatio diabolica: dimostrare la propria innocenza senza disporre dei mezzi tecnici (poteri di polizia postale e accesso ai log dei gestori) che solo l'Autorità Giudiziaria possiede. Questo diniego configura una violazione frontale dell'Art. 6 CEDU (diritto alla parità delle armi) e dell'Art. 111 della Costituzione. Senza la controprova tecnica, la giustizia rinuncia alla verità scientifica per accontentarsi di una "compatibilità contenutistica" che non ha cittadinanza in un processo penale di un Paese civile.

4. Terza Verità: Il Giallo della Querela Svanita a Sanremo

Esiste un'anomalia documentale che sposta l'asse della narrazione processuale. Mentre Marcianò veniva dipinto come uno "stalker incallito" sulla base della querela temeraria mossa da Daniele Matteo Cereda nel 2021, è emerso che Marcianò era stato il primo a chiedere tutela.

Il 5 dicembre 2014, presso il Commissariato di Sanremo, Marcianò aveva sporto una denuncia-querela di ben 7 pagine (verbale di ratifica acquisito dalla difesa con copia conforme del marzo 2023) contro Cereda per atti persecutori e diffamazione. Eppure, questo atto fondamentale risulta assente dal fascicolo del PM. Nonostante l'invio tramite PEC della memoria difensiva nell'aprile 2023, la magistratura ha proceduto ignorando che l'imputato fosse, in realtà, una parte offesa che denunciava da anni sostituzioni di persona e stalking. Questa omissione ha permesso di costruire un quadro accusatorio parziale, dove la vittima e il carnefice sono stati scambiati di ruolo grazie a un buco nero documentale.
5. Quarta Verità: L'Ombra del Ministero della Giustizia e l'IP 89.119.251.40

L'aspetto più inquietante emerge dall'analisi dei log del blog Tanker Enemy e dalle attività su piattaforme come Wikipedia e Nonciclopedia. I dati tecnici rivelano accessi massivi e modifiche sistematiche provenienti dall'indirizzo IP 89.119.251.40, formalmente riconducibile al Ministero della Giustizia (Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi).

Secondo quanto denunciato da Marcianò, questa connessione istituzionale — che farebbe capo a una figura di rilievo indicata come "Puntato A." — non si sarebbe limitata al monitoraggio, ma avrebbe partecipato attivamente all'opera di discredito. Da questo IP sarebbero stati caricati fotomontaggi (come l'immagine di Marcianò con gli occhi da "Grigio" alieno), create biografie derisorie come quella del "geometra Straker" e monitorati post specifici riguardanti il caso German Wings o la partecipazione a Voyager nel 2007. Il sospetto di un utilizzo di apparati dello Stato per finalità di stalking digitale e disinformazione ai danni di un privato cittadino apre uno scenario che trascende la diffamazione per toccare la sicurezza dei diritti civili.
"Il Ministero della Giustizia è coinvolto nell'opera di discredito e diffamazione e di stalking a carico dei fratelli Marcianò... gestisce, paga e protegge disinformatori che usano proprio le connessioni del Ministero".

6. Conclusione: L'Escamotage della Sezione VII

Il sipario su questa vicenda si alzerà il 22 aprile 2026 dinanzi alla Corte di Cassazione. Ma c'è un dettaglio che la nostra analisi non può ignorare: il reato maturerà la prescrizione il 6 febbraio 2026. Perché fissare un'udienza oltre i termini? La risposta risiede nella designazione della Sezione VII, nota tra gli esperti di diritto per la sua severità nel valutare l'inammissibilità dei ricorsi.

Dichiarare il ricorso inammissibile è l'unico strumento giuridico per impedire che la prescrizione produca i suoi effetti, confermando così la condanna a 16 mesi nonostante l'estinzione del reato. È una strategia processuale che sembra voler blindare un verdetto basato sulla "verosimiglianza", ignorando le voragini tecniche e documentali qui esposte. Se la Cassazione confermerà questo impianto, sancirà un principio definitivo: nell'era digitale, lo stile di scrittura vale più di un indirizzo IP e la coerenza ideale pesa più di una prova scientifica.

In un mondo dove chiunque può clonare la nostra voce o il nostro stile di scrittura, siamo pronti ad accettare una giustizia che condanna sulla base della "verosimiglianza" rinunciando alla verità tecnica dell'indirizzo IP?

Ascolta il Podcast QUI. Guarda il video sugli accessi di stalking governativo dai server del Ministero della Giustizia QUI. Scarica la rivista "Disconnessi" con l'articolo sul tema QUI.

Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

giovedì, agosto 08, 2024

Ufologia eretica - Volume II 👽

"Ufologia eretica" Vol. II: l'orizzonte dell'esplorazione si amplia a dismisura. Abbiamo indagato casi poco noti, episodi particolarmente significativi, dato conto delle più recenti e feconde tendenze nel campo della Xenologia, ma pure analizzato gli addentellati dell'Ufologia con gli scenari politici internazionali, le società segrete, la Bibbia, gli indirizzi scientifici più avanzati, le più profonde interpretazioni della "realtà"... Più di 400 pagine dense, ficcanti, piene di situazioni singolari, animate da uno spirito di ricerca pionieristico, insofferente di paradigmi e dogmi consolidati. Le ricognizioni sul passato, il presente ed il futuro squadernano scenari più o meno inquietanti e verosimili, sempre sbalorditivi. Il testo comprende due corpose appendici ed una bibliografia aggiornata.

- Acquista su Amazon Ufologia eretica Volume II

- Non perderti il Volume I di Ufologia eretica (Clicca QUI)

- VIDEO PROMO SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE



Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

lunedì, maggio 01, 2023

Vietato indagare su Bataclan e Mossad: Rosario Marcianò condannato

Vi comunico che, a seguito di sentenza definitiva in Corte di Cassazione - Procedimento "Solesin" - dopo che è stato stato rigettato il ricorso per "violazione del Codice di procedura penale" (interrogatorio di garanzia avvenuto in assenza del difensore), ho ricevuto, nella giornata del 19 aprile 2023 ed ancora in assenza delle motivazioni della sentenza, la notifica del mandato di carcerazione. L'esecuzione della condanna a 12 mesi di reclusione, inflitta in primo grado (diffamazione di persona scomparsa) e confermata in Corte d'Appello, rimane sospesa per 30 giorni, durante i quali ho la facoltà di presentare domanda per le "misure alternative" alla detenzione; resta comunque a discrezione del Giudice di sorveglianza decidere se accogliere o meno la richiesta, il che significa che potrei dover scontare la pena in carcere. In ogni caso, anche se dovessero essere concessi i benefici di legge con la "detenzione domiciliare", dovrò osservare le prescrizioni del Giudice.
Ciò significa che, a breve, non mi leggerete più: non mi sarà consentito l'accesso ad Internet né ai Social. Non mi sarà possibile intrattenere conversazioni private, per iscritto o telefoniche, né ricevere visite. Il canale canale Telegram ed il blog tankerenemy.com saranno ancora gestiti dagli usuali amministratori, che hanno sino ad ora svolto un lavoro encomiabile. Li ringrazio per la loro fattiva collaborazione.

E' più che mai necessario, in questo momento, un sostegno economico, indispensabile per far fronte alle spese per la richiesta delle "misure alternative" e per pagare le parcelle relative agli altri procedimenti penali attualmente in corso. Donazione con IBAN: IT91S36772223000EM001811077 - Swift (BIC): HYEEIT22XXX - Banca Hype. Maggiori dettagli qui.

Il video qui sotto risale al 2015. Con esso esortavo gli inquirenti ad indagare su alcune contraddizioni relative ai fatti del Bataclan.




Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

martedì, marzo 23, 2021

Ancora persecuzione giudiziaria

"Altra iniziativa discutibile per opera della Procura di Imperia che, attraverso il Procuratore Generale Dott. Alessandro Bogliolo, ha presentato ricorso presso la Corte di Appello di Genova, avverso l'assoluzione in primo grado (perché il fatto non sussiste) in merito ai "reati" contestati (nel processo Solesin) di "Sostituzione di persona" e "Simulazione di reato". Secondo il Dottor Bogliolo, i delitti sussisterebbero comunque, poiché il sottoscritto ha pubblicato prima e dopo la sospensione operata da Facebook e poiché il "profilo criminale" di Rosario Marcianò avvalora la tesi secondo cui si paleserebbe una spiccata tendenza a mentire da parte del medesimo. Il Procuratore Generale chiede una nuova perquisizione con accesso al computer dell'imputato e, se il ricorso sarà accolto, una condanna a 2 anni e sei mesi complessivi di reclusione.

Si tenga conto che il processo Solesin contro Marcianò è soggetto a nullità assoluta, in quanto l'indagato fu interrogato dal Pubblico Ministero, Dottor Cinella Della Porta, in assenza del legale difensore. Quindi, in violazione del Codice di procedura penale, il processo non poteva nemmeno essere celebrato. Tuttavia il Giudice di Primo grado, Dottor Minieri, ha deciso comunque di procedere ed ha emesso condanna per il "reato di diffamazione" (per aver asserito che Valeria Solesin è viva), assolvendo però l'imputato per i reati (supposti) di cui sopra. Dunque è ovvio che chi scrive ha proposto ricorso in sede di Appello ed ha presentato istanza di annullamento del procedimento de quo. Pare, però, che la Procura Generale del Tribunale di Imperia non sia ancora soddisfatta, giacché chiede un nuovo processo per i delitti citati. In modo oggettivo si può constatare un "fumus persecutionis" senza precedenti. Vi aggiornerò, se e quando vi saranno sviluppi".

"Se intendete sostenermi nelle spese processuali, ve ne sarò grato. Donazione con IBAN: IT09B0503401753000000052068 - Swift (BIC): BAPPIT21A88. Maggiori dettagli qui."

Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

venerdì, febbraio 05, 2021

La Giustizia come arma

Un anno di dittatura pseudo-sanitaria, basata su numeri completamente falsi. Fui tra i primi a denunciare la farsa del Coronavirus e ne pagai le conseguenze. Benché anche altri avessero espresso, ancorché con modi duri, la loro opinione sulle illegali restrizioni volute dall'ennesimo Governo fantoccio, fui l'unico a pagare: fui accusato di "istigazione a delinquere" e mi fu applicata la legge antiterrorismo, con lo spettro della sorveglianza speciale. Qualcuno (non è dato sapere chi) ha anche fatto cancellare gli account Paypal e le carte ad essi associate. Non solo il mio, ma anche quello di mio fratello, che non è indagato. Nel frattempo altri procedimenti penali sono andati avanti ed altri ancora sono stati istituiti, con il chiaro obbiettivo di mettermi a tacere, una volta e per sempre. In questi frangenti, nessun esponente della cosiddetta "informazione alternativa" ha posto all'attenzione dei "followers" questi fatti. Nessuno. L'operazione di isolamento ha quindi registrato l'evidente collaborazione di personaggi come Massimo Mazzucco, Claudio Messora, Diego Fusaro, Marcello Pamio e tanti altri.

Intanto, il 17 settembre 2020 è stata emessa, dalla Corte di Appello di Genova, una condanna ad 8 mesi di reclusione senza condizionale (per aver criticato un articolo di giornale - LINK), al termine di un'udienza lampo durata solo 10 minuti! Il tutto in assenza di notifica al domicilio dichiarato e quindi giudicando contumace l'imputato che, in tutta evidenza, in violazione degli artt. 178, c. 1, lett. c e 179, c. 1 C.P.P.., non era stato messo a conoscenza del processo né del deposito della sentenza. Il verdetto sarebbe quindi da cassare, in quanto rientra nei casi di "nullità assoluta" previsti dalla legge. Per questo motivo è stata proposta istanza di rescissione del giudicato (ex art. 629 bis C.P.P.) e si attendono le decisioni del Magistrato competente, ma potrebbero passare settimane o mesi.

Il 18 gennaio scorso, invece, ha avuto luogo il procedimento "Solesin vs Marcianò" (LINK). Anche in questo caso il processo non si sarebbe potuto celebrare, poiché, durante la fase delle indagini, era stato violato l'articolo 415bis del C.P.P. Nonostante ciò, si è andati avanti ugualmente ed il sottoscritto è stato condannato a 12 mesi di reclusione, poiché, secondo l'accusa, dubitando della morte della studentessa della Sorbona, in conseguenza di un mai verificatosi attentato al Bataclan, si sarebbe diffamato un deceduto. Una volta depositate le motivazioni della sentenza, ricorreremo in appello, chiedendo l'annullamento del processo per evidente violazione del codice di procedura penale.

Il 15 febbraio 2021 avrà luogo l'udienza nella quale saranno discusse le argomentazioni di opposizione all'avviso orale del Questore di Imperia, in merito alle restrizioni decise a mio carico sulla base della legge antiterrorismo. Anche in questo caso, dubito fortemente che si giungerà ad una decisione a mio favore.

Oramai è chiaro che siamo di fronte ad una persecuzione giudiziaria che non ha eguali in tutto il mondo. A questo punto una voce libera da condizionamenti sarà, giocoforza costretta a tacere? Probabilmente sì. Hanno vinto? Lo vedremo.

Se intendete sostenermi nelle spese processuali, ve ne sarò grato. Donazione con IBAN: IT09B0503401753000000052068 - Swift (BIC): BAPPIT21A88. Maggiori dettagli qui.

Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

sabato, luglio 25, 2020

PUBMED: provato scientificamente il nesso tra 5G e Coronavirus



Ricordate quando in tempi non sospetti, nel febbraio 2020, mi soffermai sulla correlazione tra 5G e Coronavirus? Fui subito dileggiato da Giorgio Romiti (Gaston Zama) delle Iene. Egli pensò bene di realizzare un servizio trappola per ridicolizzare la questione e mandare tutto in caciara. Ora si scopre che avevo ragione. Infatti, il 9 giugno 2020, è stato approvato uno studio che addirittura imputa alle frequenze del 5G la creazione di Coronavirus nelle cellule bersaglio! Quindi non solo il 5G inibisce il sistema immunitario (QUI), ma crea virus! Si comprende per quale motivo le autorità sono sicure di una seconda e pure una terza ondata. Certo... i ponti 5G aumentano a dismisura e di conseguenza saranno sempre maggiori le strane "influenze stagionali".

A seguito della segnalazione di tale studio sul mio profilo Facebook, qualcuno nelle alte sfere ha richiesto la rimozione del post e, contestualmente, ha fatto cancellare i contenuti della ricerca su biolifesas.org. Ciò fa intendere che l'ordine di eliminare il testo e la sospensione dell'account sono derivati da ordini che partono dal Governo. La ricerca può essere comunque ancora visionabile su Pubmed, ma non per molto. Salvatela!

LINK allo studio referato sul sito PUBMED. QUI.

QUI il documento PDF completo che il Ministero dell'Interno ha fatto rimuovere nel tentativo di occultare la verità sul 5G. Il file è archiviato sui nostri server. Fai una donazione per sostenere le spese di hosting su tanker-enemy.com. Clicca QUI.

Di seguito un estratto dello studio e relativa traduzione.

5G Technology and induction of coronavirus in skin cells

M. Fioranelli, A. Sepehri, M.G. Roccia, M. Jafferany, O. Yu. Olisova, K.M. Lomonosov and T. Lotti

Department of Nuclear, Sub-nuclear and Radiation Physics, G. Marconi University, Rome, Italy; Central Michigan Saginaw, Michigan , USA; Department of Dermatology and Venereology, I.M.

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Received May 13, 2020 – Accepted June 9, 2020

In this research, we show that 5G millimeter waves could be absorbed by dermatologic cells acting like antennas, transferred to other cells and play the main role in producing Coronaviruses in biological cells. DNA is built from charged electrons and atoms and has an inductor-like structure. This structure could be divided into linear, toroid and round inductors. Inductors interact with external electromagnetic waves, move and produce some extra waves within the cells. The shapes of these waves are similar to shapes of hexagonal and pentagonal bases of their DNA source. These waves produce some holes in liquids within the nucleus. To fill these holes, some extra hexagonal and pentagonal bases are produced. These bases could join to each other and form virus-like structures such as Coronavirus. To produce these viruses within a cell, it is necessary that the wavelength of external waves be shorter than the size of the cell. Thus 5G millimeter waves could be good candidates for applying in constructing virus-like structures such as Coronaviruses (COVID-19) within cells.

Traduzione:

Tecnologia 5G ed induzione del Coronavirus nelle cellule della pelle

In questa ricerca, mostriamo come le onde millimetriche 5G potrebbero essere assorbite dalle cellule dermatologiche che agiscono come antenne, trasferite ad altre cellule, sino a svolgere il ruolo principale nella produzione di Coronavirus nelle cellule biologiche. Il DNA è costruito da elettroni ed atomi carichi ed ha una struttura simile ad un induttore. Questa struttura potrebbe essere divisa in induttori lineari, toroidali e circolari. Gli induttori interagiscono con le onde elettromagnetiche esterne, si muovono e producono alcune onde extra all'interno delle cellule. Le forme di queste onde sono simili alle forme delle basi esagonali e pentagonali della loro fonte di DNA. Queste onde producono alcuni buchi nei liquidi all'interno del nucleo. Per riempire questi buchi, vengono prodotte alcune basi extra esagonali e pentagonali. Queste basi potrebbero unirsi le une alle altre e formare strutture simili a virus come il Coronavirus. Per produrre questi virus all'interno di una cellula, è necessario che la lunghezza d'onda delle onde esterne sia più corta della dimensione della cellula. Pertanto, le onde millimetriche 5G potrebbero essere buoni candidati per l'applicazione nella costruzione di strutture simili a virus come i Coronavirus (COVID-19) all'interno delle cellule.

* Per inciso, l'idea che i danni delle radiazioni 5G si estendano oltre la superficie della pelle, come comunemente condivisa dall'industria delle telecomunicazioni e dai suoi potenziali regolatori e che la pelle umana possa agire come un ricevitore di radiazioni 5G, è stata discussa in un articolo pubblicato nel 2018, intitolato "La pelle umana come ricevitore sub-THz - Il 5G rappresenta un pericolo o no?"

Traduzione dell'abstract: "Nell'interazione delle radiazioni a microonde e degli esseri umani, la pelle è tradizionalmente considerata solo una strato di spugna assorbente riempito con acqua. In lavori precedenti, abbiamo dimostrato che questa visione è imperfetta e quando lo facciamo abbiamo dimostrato che la porzione a spirale del condotto del sudore nello strato superiore della pelle è considerata come un'antenna elicoidale nella banda sub-THz. Sperimentalmente abbiamo dimostrato che ciò dipende dalla riflettanza della pelle umana nella regione sub-THz sull'intensità del sudore, cioè la conduttività del dotto del sudore e si correla con i livelli di stress umano (fisico, mentale ed emotivo). Successivamente, abbiamo rilevato dicroismo circolare nella riflettanza della pelle, a firma della modalità assiale di un'antenna elicoidale. Le ramificazioni complete di ciò che questi risultati rappresentano nelle condizioni umane non sono ancora chiare. Abbiamo anche rivelato la correlazione dei parametri elettrocardiografici (ECG) con il coefficiente di riflessione sub-THz della pelle umana. In un recente lavoro, abbiamo sviluppato uno strumento di simulazione unico per la pelle dell'uomo, tenendo conto della struttura multistrato del derma insieme al segmento elicoidale del condotto del sudore incorporato in esso. La presenza del dotto sudoriparo ha portato ad un alto tasso di assorbimento specifico (SAR) della pelle banda per frequenza estremamente alta. In questo documento, riassumiamo le prove fisiche per questo fenomeno e consideriamo le sue implicazioni per il futuro sfruttamento dello spettro elettromagnetico mediante comunicazione wireless. A partire dal luglio 2016 la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha adottato nuove regole per il wireless nelle operazioni a banda larga superiori a 24 GHz (5 G). Si prevede che questa tendenza allo sfruttamento si espanda a frequenze più elevate nella regione sub-THz. Bisogna considerare le implicazioni dell'immersione umana nel rumore elettromagnetico, causato da dispositivi che funzionano alle stesse frequenze di quelli a cui il condotto del sudore (come un'antenna elicoidale) è più in sintonia. Stiamo lanciando un allarme contro l'uso indiscriminato delle tecnologie sub-THz per la comunicazione, prima che vengano esplorate le possibili conseguenze per la salute pubblica".

AGGIORNAMENTO DEL 25 LUGLIO 2020: I censori di regime hanno fatto rimuovere lo studio referato anche da PubMed!

ARTICOLO CORRELATO:

5G Radiation Linked To Coronavirus Infection, New Study Suggests


Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

mercoledì, gennaio 09, 2019

Tritacarne imperiese in azione



Il Giudice del Tribunale di Imperia, Dott. Marta Maria Bossi, nella sentenza del 9 novembre 2018, che vede Rosario Marcianò ingiustamente condannato ad otto mesi di reclusione nonché al pagamento (immediatamente eseguibile) di circa 40.000 euro tra provvisionale e spese processuali, a favore della "parte lesa", ovvero la S.P.A. ASL Imperiese (per aver pubblicato il libro "Ho cercato di salvarti"), nelle motivazioni scrive:

"La sospensione condizionale della pena deve essere subordinata al pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile, come di seguito meglio specificata, entro il termine di due mesi decorrenti dalla presente sentenza. Sul punto, si precisa che la decorrenza del termine dall'emissione della sentenza, e non dal passaggio in giudicato della stessa, è pienamente legittima in ragione del fatto che il provvedimento di fissazione della provvisionale è immediatamente esecutivo".

Sulla base di quanto sentenziato dal togato, l'arresto è consequenziale alla sentenza ed esula dal ricorso in appello (in itinere). Di conseguenza questo post è l'ultimo, sino a data da destinarsi. Eventuali articoli saranno pubblicati da stretti collaboratori.

Rosario Marcianò


Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

sabato, novembre 10, 2018

Terza condanna ad opera di un Tribunale stalinista - I fatti



Il 6 novembre 2018 il Tribunale stalinista di Imperia mi ha condannato ad otto mesi di reclusione, più risarcimenti vari e spese processuali, per aver pubblicato, nel 2011, un libro denuncia sulle "disfunzioni" della ASL imperiese, problemi che portarono alla fine orribile di mio padre, Pasquale Marcianò, il giorno 3 aprile 2011. Il Giudice, Dottoressa Marta Maria Bossi, con il Pubblico Ministero (incompatibile, poiché denunciato nel 2016 per aver assunto il ruolo di avvocato difensore del sottoscritto, pur adempiendo la funzione della pubblica accusa), ha ritenute fondate (era chiaro sino dall'inizio) le doglianze della parte civile, benché sia mancata la testimonianza cruciale del Dottor Bernardini dell'ospedale Humanitas di Rozzano (MI). La testimonianza è stata esclusa inauditamente dal togato imperiese. Il Dottor Bernardini avrebbe confermato che la diagnosi ERRATA di morbo di Parkinson e quindi il mancato trattamento per un tumore cerebrale in fase iniziale (Glioblastoma) sin dal 2005, furono la causa dell'evoluzione alla fase IV della neoplasia (mai trattata) e quindi del decesso, tra mille sofferenze, del compianto Pasquale Marcianò. A nulla sono valse, ovviamente, le prove che dimostravano come le lesioni sacrali di livello IV, patite dal Pasquale Marcianò a causa della completa assenza di presidi antidecubito e di assistenza idonea. Senza parlare della grave emorragia melene, indotta da trattamento con anticoagulanti ad un paziente già affetto da pregressa ulcera. A nulla è valso che i congiunti - questo è reato - non furono informati di tale inadempienza. Il Giudice aveva l'ordine di condannare Rosario Marcianò a 19 giorni dalla prescrizione (e qui si ha la conferma che la recidiva contestata per infliggere le precedenti altre due condanne in altri due procedimenti, è del tutto infondata ed illegittima). La Dottoressa Bossi ha anche disposto che la notizia della sentenza sia pubblicata sul quotidiano di regime "La Stampa", definita da tempo immemore "la grande bugiarda", a spese dell'imputato (sic).









Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

domenica, maggio 06, 2018

Procedimento Nigrelli vs Marcianò: falsa attestazione nelle motivazioni



Ricorderete la stupefacente condanna subìta da chi scrive nel mese di dicembre 2017, inflitta dal Giudice del Tribunale di Imperia Dott. Domenico Varalli. Sui contenuti delle motivazioni e quindi sugli ampi spazi di manovra che sono stati utili per ricorrere in Corte di Appello, ho già indugiato in questo articolo. Intendo ora rendervi edotti in merito ad una falsa attestazione presente nelle motivazioni, depositate il 19 marzo scorso presso la Cancelleria penale della Procura imperiese. Salta subito all'occhio che l'imputato viene indicato come presente, quando invece non lo era. D'altronde anche nel documento in questione non vi è alcun accenno all'assenza dell'imputato. Non si tratta certo di una questione di lana caprina, giacché la legge, in questo senso parla chiaro, prescrivendo la nullità del verdetto se l'udienza non viene rinviata, allorquando si accerta, con assoluta certezza, che l'imputato non è stato avvisato correttamente circa la data del dibattimento.



A questo proposito la legge n. 103/2017 ha infatti stabilito che l’elezione di domicilio presso un difensore nominato d’ufficio non ha effetto se non vi è l’assenso del domiciliatario. Una riforma doverosa, volta ad adeguare l’ordinamento nazionale ai principi costituzionali e convenzionali in materia di giusto processo, che deve essere interpretata ed applicata nel rigoroso rispetto di quei principi.

In particolare, il “nuovo” art. 420 bis c.p.p. prevede che il processo possa essere regolarmente celebrato in assenza dell’interessato solo nei seguenti casi:

– vi sia l’accertata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato;
– l’accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico o ad atti di esso.

Fuori da questi casi – che presuppongono tutti la consapevolezza e la libera scelta dell’imputato – il processo in assenza del medesimo non è consentito ed il dibattimento dovrà essere sospeso.

Si tratta quindi di un banale errore oppure è stato un atto deliberato volto ad accelerare il giudizio di condanna prima della prescrizione?


Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

martedì, maggio 01, 2018

Caso Bencivelli vs Marcianò: è in atto un piano di discredito al fine di stroncare la lotta contro la guerra del clima



Silvia Bencivelli, protagonista di un piano di discredito concertato ai
danni di Rosario Marcianò in accordo con magistratura deviata e difensore d'ufficio corrotto.

PROCESSO BENCIVELLI VS MARCIANO' - SENTENZA ILLEGALE ED ILLEGITTIMA IN VIOLAZIONE DEGLI art. 416, 415-bis , comma 3., art. 420 bis c.p.p., art. 420 quater c.p.p.

IN MERITO AI DIRITTI DELL'IMPUTATO ASSENTE PER MANCATA NOTIFICA DELLA DATA DELL'UDIENZA nonché per omissione dell’interrogatorio di garanzia (richiesto, ma rigettato), dell'udienza preliminare (art. 421 c.p.p.). art. 420 bis c.p.p., art. 420 quater c.p.p. IN MERITO AI DIRITTI DELL'IMPUTATO ASSENTE PER MANCATA NOTIFICA DELLA DATA DELL'UDIENZA nonché per omissione dell'udienza preliminare (art. 421 c.p.p.). Quest'ultima poteva essere saltata solo su espressa richiesta dell'imputato o nel caso di procedimenti speciali.

In particolare, il “nuovo” art. 420 bis c.p.p. prevede che il processo possa essere regolarmente celebrato in assenza dell’interessato solo quando:

– vi sia l’accertata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato;
– o l’accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico o ad atti di esso.

Fuori da questi casi – che presuppongono tutti la consapevolezza e la libera scelta dell’imputato – il processo in assenza del medesimo non è consentito ed il dibattimento (o la celebrazione dell’udienza preliminare - peraltro omessa - ndr) sarà sospeso così come sarà sospeso anche il termine di prescrizione del reato.

In assenza di udienza preliminare ed addirittura di fronte ad un'immediata sentenza di condanna al termine della prima ed unica udienza dibattimentale in assenza dell'imputato per mancata notifica, siamo di fronte ad un atto violento ed inaccettabile, per cui impugneremo il dispositivo ed agiremo contro il Giudice Massimiliano Botti ed il Pubblico Ministero Alessandro Bogliolo che si sono resi protagonisti di questo scempio giuridico.


Lo Stato intende definitivamente mettere il bavaglio ai fratelli Marcianò, attraverso l'impiego illegittimo di volgari azioni di "Giustizia", laddove le "parti offese" sono i negazionisti affiliati al C.I.C.A.P. Questo vile attacco ha portato alla prima incredibile condanna nel mese di dicembre 2017, alla quale è seguita una seconda, nell'aprile 2018 e ne seguiranno altre! In tutti i casi quali le "parti lese" sono famigerati disinformatori, impegnati in opera di discredito a nostro danno ma paradossalmente attori di processi penali contro di noi. Tutto ciò implica spese enormi per difendersi e da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno del Tuo sostegno, anche piccolo. E' una battaglia per la libertà. Aiutaci. Grazie!




Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

lunedì, maggio 22, 2017

Il porto delle nebbie



C'era una volta un Pubblico Ministero... al quale piacevano tanto certi maschietti famosi che vanno in TV... Questo PM illegittimamente rigettava un'istanza di interrogatorio di garanzia che, secondo codesto togato, non era stata formulata entro il termine di venti (20) giorni dettato dall'articolo 415 bis c.p.p. Peccato però che nessuna notifica era stata mai consegnata all'indirizzo dell'indagato, per cui faceva ovviamente testo la data della comunicazione eseguita via PEC dal legale d'ufficio! In quell'interrogatorio si sarebbero potute dimostrare, carte alla mano, le connivenze tra certa magistratura, gli stalkers di mestiere come Federico De Massis alias Task Force Butler ed i suoi sodali, alcuni avvocati, i Ministeri di Giustizia ed Interno, donna Prassede ed i quadrumviri del C.I.C.A.P. Palese la stridente arrampicata sugli specchi da parte di quella Procura definita nell'ambiente... "il porto delle nebbie": si nega un'interrogatorio di garanzia (sancito sempre dal 415 bis c.p.p.) che non si può negare per legge, pur di non sollevare polvere su certe questioni scabrose. Chi ha paura della verità? Chi ha paura di Marcianò?


Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

mercoledì, novembre 23, 2016

Come chiudere la bocca ai fratelli Marcianò - Il fine segreto del Ministero della "Giustizia"



Molti di voi sono a conoscenza delle vere e proprie persecuzioni nei confronti dei fratelli Marcianò, perpetrate della Magistratura italiana telecomandata. Nello specifico, il sottoscritto ed il fratello sono stati sottoposti ad un numero incredibile di procedimenti per supposta diffamazione. Questi procedimenti dovrebbero essere circa una decina, ma per la verità abbiamo perso il conto. Le "parti offese", guarda caso, sono quegli stessi negazionisti che compiono atti persecutori sino dal 2006. Tra questi stalker si devono annoverare anche dipendenti dello Stato. Essi agiscono impunemente usando gli accessi alla Rete messi a disposizione proprio dal Ministero della "Giustizia" e dal Dicastero dell'Interno.

Come è possibile impedire ai Marcianò di divulgare attraverso i domini Web facenti capo a "Tanker enmy"? Tecnicamente è possibile, ma da un punto di vista giuridico non è all'apparenza così facile. E' stata, però, escogitata una risoluzione: condannare alla carcerazione (o a pene alternative) uno dei due fratelli. Di conseguenza, in modo contestuale, se ne interdice, tramite decreto di condanna, l'accesso alla Rete. Si vieta altresì al condannato qualsiasi contatto con l'esterno per un periodo che può arrivare o superare i 6 anni. Qualcuno di voi obietterà che ciò non è credibile, eppure è una minaccia reale e non è escluso che si concretizzerà entro il 2017.

Tra l'altro i fratelli Marcianò, a seguito della strana morte del loro legale di fiducia, l'avvocato Fabrizio Spigarelli, sono senza tutela alcuna. I legali d'ufficio sono lì per bellezza e bisogna pagarli comunque profumatamente! I processi potranno concludersi con altrettante condanne. Ricordiamo che in questo bel paese, ogni anno, ben centocinquantacinque (155) tra giornalisti e bloggers sono stati condannati per un totale di 150 anni di reclusione [ LINK ].

Era doveroso rendere noto quanto sin qui illustrato, perché, se un giorno non ci sentirete né vedrete più, capirete il motivo. Siamo in democrazia, no? E se non ti possono far fuori... si ricorre sempre a qualche metodo "legale" per metterti il bavaglio.


Vietata la riproduzione - Tutti i diritti riservati.

Sponsorizza questo ed altri articoli con un tuo personale contributo. Aiutaci a mantenere aggiornato questo blog.

La guerra climatica in pillole

Le nubi che non ci sono più

Per una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla guerra ambientale in corso, abbiamo realizzato l'Atlante dei cieli chimici.

Chi è Wasp? CLICCA QUI

CHEMTRAILS DATA

Range finder: come si sono svolti i fatti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...