domenica, maggio 06, 2018

Procedimento Nigrelli vs Marcianò: falsa attestazione nelle motivazioni



Ricorderete la stupefacente condanna subìta da chi scrive nel mese di dicembre 2017, inflitta dal Giudice del Tribunale di Imperia Dott. Domenico Varalli. Sui contenuti delle motivazioni e quindi sugli ampi spazi di manovra che sono stati utili per ricorrere in Corte di Appello, ho già indugiato in questo articolo. Intendo ora rendervi edotti in merito ad una falsa attestazione presente nelle motivazioni, depositate il 19 marzo scorso presso la Cancelleria penale della Procura imperiese. Salta subito all'occhio che l'imputato viene indicato come presente, quando invece non lo era. D'altronde anche nel documento in questione non vi è alcun accenno all'assenza dell'imputato. Non si tratta certo di una questione di lana caprina, giacché la legge, in questo senso parla chiaro, prescrivendo la nullità del verdetto se l'udienza non viene rinviata, allorquando si accerta, con assoluta certezza, che l'imputato non è stato avvisato correttamente circa la data del dibattimento.



A questo proposito la legge n. 103/2017 ha infatti stabilito che l’elezione di domicilio presso un difensore nominato d’ufficio non ha effetto se non vi è l’assenso del domiciliatario. Una riforma doverosa, volta ad adeguare l’ordinamento nazionale ai principi costituzionali e convenzionali in materia di giusto processo, che deve essere interpretata ed applicata nel rigoroso rispetto di quei principi.

In particolare, il “nuovo” art. 420 bis c.p.p. prevede che il processo possa essere regolarmente celebrato in assenza dell’interessato solo nei seguenti casi:

– vi sia l’accertata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato;
– l’accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico o ad atti di esso.

Fuori da questi casi – che presuppongono tutti la consapevolezza e la libera scelta dell’imputato – il processo in assenza del medesimo non è consentito ed il dibattimento dovrà essere sospeso.

Si tratta quindi di un banale errore oppure è stato un atto deliberato volto ad accelerare il giudizio di condanna prima della prescrizione?


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