Correva l'anno 2012, allorquando, su querela di parte della famiglia Wasp-Nigrelli-Selvini, fui rinviato a giudizio per il supposto reato di "diffamazione". Nel provvedimento era già presente (aggiunta a penna) la nota "con recidiva reiterata", proprio come nel caso della controversia Ruggeri vs Marcianò in quel di Lanciano. Ciò risulta ancora più inverosimile, visto che all'epoca non si erano mai svolte udienze di alcun genere a carico di chi scrive e non erano state pronunciate condanne, tanto meno per lo stesso reato (diffamazione). In tutta evidenza, per dirla come osservava il compianto avvocato Fabrizio Spigarelli, qualcuno aveva funto da suggeritore dell'interpolazione.
In definitiva, come non esistevano precedenti penali allora, così non ne risultavano al momento dell'incredibile sentenza di condanna nel processo gestito dal Giudice Dott. Domenico Varalli, già ricusato presso la Corte di Appello di Genova per una serie di violazioni del c.p.p. proprio nel processo in oggetto. Costui, considera illecitamente la recidiva-reiterata come fatto reale, al fine di non considerare la prescrizione (già avvenuta) e per definire una condanna con le aggravanti. Precedenti penali inventati di sana pianta, ma indispensabili per irrogare una pena severa all'"imputato" Marcianò. Il processo è in tutta evidenza nullo e la sentenza va stracciata.
Recidiva:
L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”.
Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento, prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.
In definitiva, come non esistevano precedenti penali allora, così non ne risultavano al momento dell'incredibile sentenza di condanna nel processo gestito dal Giudice Dott. Domenico Varalli, già ricusato presso la Corte di Appello di Genova per una serie di violazioni del c.p.p. proprio nel processo in oggetto. Costui, considera illecitamente la recidiva-reiterata come fatto reale, al fine di non considerare la prescrizione (già avvenuta) e per definire una condanna con le aggravanti. Precedenti penali inventati di sana pianta, ma indispensabili per irrogare una pena severa all'"imputato" Marcianò. Il processo è in tutta evidenza nullo e la sentenza va stracciata.
Recidiva:
L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”.
Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento, prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.
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PROCESSO NIGRELLI VS MARCIANO'. FALSO IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO!
RispondiEliminaIl Giudice Dott. Domenico Varalli del Tribunale di Imperia, nell'irrogare la condanna a carico di Rosario Marcianò (sulla base, tra l'altro, di un processo truffa), ha tenuto conto di una recidiva reiterata secondo l'art. 99 commi 1 e 4, al fine di includere le aggravanti ed ignorare la prescrizione avvenuta, ma il certificato penale (ottenuto il 15 gennaio 2018) non evidenzia alcuna condanna e quindi nessuna recidiva reiterata ex art. 99 comma 1 e 4. Si tratta, in tutta evidenza, di un falso nel provvedimento di rinvio a giudizio. Di conseguenza il rinvio a giudizio, il processo e la condanna sono nulli!
Il certificato penale: http://www.tanker-enemy.com/PDF/certificato-penale-rm.pdf
Il video in cui spiego come e perché sia stato realizzato il falso. https://youtu.be/G03zIQ7Tzc4
Il PM Marco Zocco che dispose il rinvio a giudizio con l'annotazione mendace sui precedenti penali.
RispondiEliminahttp://genova.repubblica.it/cronaca/2016/07/01/news/denunciati_due_pm_da_un_ex_finanziere_arrestato_e_assolto-143154671/
PROCESSO NIGRELLI VS MARCIANO': DENUNCIATI IL PUBBLICO MINISTERO ED IL GIUDICE MONOCRATICO ZOCCO E VARALLI
RispondiEliminaIl Pubblico Ministero Marco Zocco, nel 2012 in forze alla Procura di Sanremo, poi accorpata con quella di Imperia ed ora trasferito a Genova, incluse (a mano) l'annotazione "Con recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99 c. 1 e 4 c.p." Recidiva-reiterata INESISTENTE. Un provvedimento di rinvio a giudizio a carico di Rosario Marcianò, laddove la "parte lesa" erano il figlio e la nuora dello stalker e diffamatore seriale Angelo Nigrelli, noto come Wasp, Mario Lipuma ed altri nickname di copertura. Una annotazione mendace, che mirava ad una condanna sicura. Cosa che poi si è puntualmente verificata, grazie alla complicità del Giudice Domenico Varalli. Zocco e Varalli sono stati quindi denunciati presso la Procura di Torino per il reato di "falsità materiale" ex art. 478 c.p., per aver redatto provvedimento di rinvio a giudizio contenente informazioni non rispondenti al vero.
Ora vi racconto una storia...
RispondiEliminaIn breve... l'avvocato Fabrizio Spigarelli, che in seguito divenne nostro legale di fiducia e che poi, purtroppo, decedette, era amico del luogotenente Rocco Anobile, il quale venne incastrato. Fabrizio osò mostrarsi solidale con il finanziere e per questo finì accusato di vari reati e per questo finì agli arresti domiciliari e venne sospeso dall'ordine. In seguito fu assolto perché "il fatto non sussiste", ma la sua carriera subì una brusca interruzione, che durò sino a pochi mesi prima del suo prematuro decesso. Già prima egli aveva subìto un blocco renale per avvelenamento. Il 30 agosto 2015 fu trovato morto, ufficialmente per infarto. Aveva 43 anni.
Casualmente il PM Marco Zocco fu lo stesso a confezionare il rinvio a giudizio a carico di Marcianò con la menzione mendace "recidivo-reiterato". Lo stesso Zocco che incastrò il finanziere.
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/07/01/news/denunciati_due_pm_da_un_ex_finanziere_arrestato_e_assolto-143154671/