
Correva l'anno 2012, allorquando, su querela di parte della famiglia Wasp-Nigrelli-Selvini, fui rinviato a giudizio per il supposto reato di "diffamazione". Nel provvedimento era già presente (aggiunta a penna) la nota "con recidiva reiterata", proprio come nel caso della controversia Ruggeri vs Marcianò in quel di Lanciano. Ciò risulta ancora più inverosimile, visto che all'epoca non si erano mai svolte udienze di alcun genere a carico di chi scrive e non erano state pronunciate condanne, tanto meno per lo stesso reato (diffamazione). In tutta evidenza, per dirla come osservava il compianto avvocato Fabrizio Spigarelli, qualcuno aveva funto da suggeritore dell'interpolazione.

In definitiva, come non esistevano precedenti penali allora, così non ne risultavano al momento dell'incredibile sentenza di condanna nel processo gestito dal Giudice Dott. Domenico Varalli, già ricusato presso la Corte di Appello di Genova per una serie di violazioni del c.p.p. proprio nel processo in oggetto. Costui, considera illecitamente la recidiva-reiterata come fatto reale, al fine di non considerare la prescrizione (già avvenuta) e per definire una condanna con le aggravanti. Precedenti penali inventati di sana pianta, ma indispensabili per irrogare una pena severa all'"imputato" Marcianò. Il processo è in tutta evidenza nullo e la sentenza va stracciata.

Recidiva:
L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”.
Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento, prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.

In definitiva, come non esistevano precedenti penali allora, così non ne risultavano al momento dell'incredibile sentenza di condanna nel processo gestito dal Giudice Dott. Domenico Varalli, già ricusato presso la Corte di Appello di Genova per una serie di violazioni del c.p.p. proprio nel processo in oggetto. Costui, considera illecitamente la recidiva-reiterata come fatto reale, al fine di non considerare la prescrizione (già avvenuta) e per definire una condanna con le aggravanti. Precedenti penali inventati di sana pianta, ma indispensabili per irrogare una pena severa all'"imputato" Marcianò. Il processo è in tutta evidenza nullo e la sentenza va stracciata.

Recidiva:
L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”.
Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento, prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.
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