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mercoledì, luglio 31, 2019

Propaganda e disinformazione: tutto grasso che cola



Martedì 30 luglio 2019 mi pervenne una mail, confezionata usando uno di quei server che permettono di inviare missive con indirizzo falso. L'email, inviata alle 6:30 e con intestazione "Situazione delicata!!!", contiene un testo nel quale l'interlocutore si spaccia, firmandosi con il nome e cognome, per il legale d'ufficio che ha seguito l'iter processuale presso la Corte d'appello di Genova. Corte che, tra l'altro, ha fatto sue le istanze del mio ricorso, in merito al processo Nigrelli vs Marcianò. Per i dettagli vi rimando (in calce) ad un post pubblicato nei giorni scorsi su Facebook.

Il testo ricevuto era il seguente:

"[...] Devo chiederti un favore via e-mail, perché non sono disponibile sul mio telefono.

A presto
"

Notate bene che l'interlocutore, che si spaccia per il mio legale, precisa che non è disponibile per telefono, onde evitare che il sottoscritto chiami il difensore sul cellulare!

Non è la prima volta che mi si inviano mail fake... ci sono abituato, ma in questo caso l'aspetto davvero interessante è che l'unica persona a conoscenza dell'identità del legale in questione è il giornalista del Secolo XIX Marco Grasso, autore di un articolo diffamatorio e calunniante nei miei confronti, il quale, guarda caso, tanto insistette (inutilmente) al fine di ottenere informazioni sul processo Nigrelli e cercò pure di ottenerle scrivendo direttamente all'avvocato in questione. Ovviamente rimase a bocca asciutta, grazie alla legge sulla privacy. Tra le mille nefandezze il "giornalista" asserisce che il sottoscritto sarebbe stato condannato in un processo istruito in merito al caso Solesin. Affermazione assolutamente destituita di fondamento e per cui il sottoscritto ha chiesto invano una rettifica ed uno spazio di replica mai ottenute.



L'episodio dell'email falsa dimostra, senza ombra di dubbio, che le "fonti" ritenute attendibili dal Marco Grasso sono proprio gli stalkers di Stato come Task Force Butler (Federico De Massis) e soci. Altrimenti chi poteva studiare una trappola del genere senza conoscere il nominativo del legale? Grasso era l'unico che poteva passarlo "all'altra parte"!. In questo episodio si ravvisano quantomeno violazione della legge e violazione del codice deontologico professionale e cioè "Sostituzione di persona" e "Violazione del segreto professionale". Poi si autodefiniscono "giornalisti" e "criminologi" quando, semmai, sarebbero da definire "criminali"...



PROCESSO DI APPELLO (NIGRELLI-WASP CONTRO ROSARIO MARCIANO')

I Giudici della Corte di Appello di Genova hanno sostanzialmente accolto in toto le eccezioni del ricorso (redatto e presentato presso la cancelleria penale del Tribunale di Imperia da chi scrive nel mese di marzo 2018). I togati hanno fatta propria l'eccezione dell'appellante in merito all'esimente della provocazione, anche in considerazione che l'aver definito "dozzinale" il Nigrelli era ben poca cosa rispetto alle reiterate e gravissime offese ricevute sino dal 2007 per opera della cosiddetta "parte lesa". Inoltre i Magistrati hanno stigmatizzato il comportamento del Giudice di Imperia, il quale ha completamente ignorato la dettagliata perizia di parte che confermava il coinvolgimento della famiglia Nigrelli nelle azioni persecutorie ai danni dei fratelli Marcianò. Ancora la Corte ha osservato, accogliendo le doglianze dell'appellante, che il reato invero è prescritto, in contrasto con quanto aveva contestato il Giudice di primo grado. Per le motivazioni dobbiamo aspettare i classici 60 giorni. In ogni caso, dopo quasi dieci anni di tribolazioni, ci si può ritenere soddisfatti. Ottimo il lavoro del legale difensore.

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sabato, aprile 07, 2018

Angelo Nigrelli: meglio morto che vivo?



Il 22 aprile del 2017, in merito alla curiosa vicenda che vedeva imputato per diffamazione lo stalker seriale Angelo Nigrelli alias Wasp, scrivevamo:

"Il 24 ottobre 2017 si terrà una delle ultime farsesche udienze che vedono come imputato Angelo Mario Nigrelli, diffamatore di professione. In realtà il rinvio giudizio del famoso tipografo di Sanremo, originario di Petralia Sottana (PA), in Sicilia, è puro fumo negli occhi, poiché sino dalla prima udienza si evidenziò subito come lo stesso Pubblico Ministero così come la Polizia postale ma pure il Giudice, Dottoressa Anna Bonsignorio, mirassero ad una sua assoluzione, negando l'evidenza delle oggettive e schiaccianti prove a suo carico. Il paradosso di questo finto processo diviene evidente quando vediamo lo stesso Nigrelli testimone per la parte civile nel processo per "diffamazione" a carico di Rosario Marcianò con Nigrelli definito "attendibile" dal Giudice Dottor Domenico Varalli.

Nel procedimento a carico di Marcianò la tesi della parte civile ed anche dell'accusa consiste nell'individuare Angelo Nigrelli come l'utente Wasp, così da scagionare il figlio Enrico e poter condannare quindi Marcianò per il reato di "diffamazione". Invece, nel processo a carico di Angelo Nigrelli, la tesi della sua difesa ma anche, paradossalmente, della pubblica accusa è negare che esistono prove certe che identifichino "Wasp" ed Angelo Nigrelli come lo stesso individuo. "Giustizia" schizofrenica? No. Semplicemente "Giustizia" furba e sbilanciata.

In definitiva... Angelo Nigrelli sarà assolto e Marcianò sarà condannato. Dalle parti del Ministero della Giustizia e sulle pagine della disinformazione di Stato si festeggerà per il lieto evento, ma ci rivedremo a Filippi...




Nell'aprile del 2017 lo scatologico diffamatore di professione trapassa improvvisamente. Intanto era stato in grado di testimoniare (nel processo farsa a carico di chi scrive) ai danni dei fratelli Marcianò. Il Giudice Dottor Domenico Varalli, fa sua la deposizione di Wasp e la pone come unico cardine per pronunciare condanna nei confronti di Rosario Marcianò, assumendo come attendibili le dichiarazioni di in imputato per reato connesso e distorcendo quella che è la realtà dei fatti, tanto che il Giudice conclude che gli atti persecutori sarebbero stati commessi dall'imputato (e da non ben identificati "seguaci”) a danno (incredibile!) del persecutore incallito Angelo Nigrelli! Tutto ciò in palese violazione degli articoli 197, 197 bis, 210 e 371 del C.P.P. Infatti, nel momento in cui Angelo Nigrelli rese dichiarazioni in qualità di testimone per la parte civile, la sua testimonianza avvenne in contrasto con quanto sancito dalla legge, poiché, essendo egli imputato in un procedimento per reato di diffamazione a danno di Antonio Marcianò e di Rosario Marcianò ed essendo, di conseguenza, la sua deposizione condizionata da circostanze che collegano i due procedimenti, costui avrebbe dovuto deporre con l’assistenza di un legale. Nello specifico Angelo Nigrelli-Wasp, nel procedimento a suo carico, negò di aver scritto dei commenti diffamatori a nome di utenza “Wasp” e ciò, ovviamente, per ottenere l’assoluzione. Contemporaneamente, la stessa Polizia Postale nonché il Pubblico Ministero ed il Giudice, come detto, mostrarono di dubitare che il Signor Angelo Nigrelli coincidesse con l’autore che si firmava con lo pseudonimo “Wasp”.



Chiaramente una situazione del genere andava sanata in qualche modo. La testimonianza di Nigrelli era stata registrata agli atti, per cui la sua presenza non solo non era più utile, ma rappresentava un problema. Nigrelli non poteva essere assolto, ma nemmeno condannato! Per cui... l'unica soluzione era aiutarlo a dipartire. E così fu. Problema risolto. Il Giudice Varalli poteva emettere sentenza a carico di Rosario Marcianò e Nigrelli riposa in pace. Insomma... in pace...

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lunedì, marzo 26, 2018

Le motivazioni della sentenza firmata dal Giudice Varalli dimostrano l'insussistenza delle accuse



Il 18 dicembre 2017 il Giudice Domenico Varalli, del Tribunale di Imperia, emette condanna a carico di Rosario Marcianò, dove le parti "lese" sono il figlio e la nuora di Angelo Nigrelli, noto con lo pseudonimo di Wasp, socio in affari dello stalker (di Stato) seriale Task Force Butler, al secolo Federico De Massis. Il togato inoltre accenna ad una "garantita" "difesa tecnica". Quale, se il perito di parte non è MAI stato sentito? Quale, se la stessa perizia del CT non è presente nel fascicolo del Giudice? Quale se lo stesso fascicolo della difesa è andato smarrito a seguito del decesso dell'avvocato Spigarelli? Quale, se all'imputato non è mai stato permesso di parlare?



Alla fine di tutta questa losca vicenda, dove i Giudici si conclamano come il braccio armato dei negazionisti e dei collaborazionisti delle operazioni di guerra climatica, siamo giunti alla decisione di redigere il ricorso senza l'ausilio di un legale, visto e considerato che l'avvocato d'ufficio è sparito e non abbiamo trovato un legale del foro imperiese che non fosse un azzeccagarbugli. Se leggeste le tre pagine delle motivazioni, vi mettereste a ridere. Ad esempio... Secondo il Giudice Varalli sarebbe il Marcianò ad aver perseguitato il coprofilo Wasp-Nigrelli, perché ""non credeva alla 'teoria' delle scie chimiche" e "per questo l'imputato andava giustamente condannato". Non solo! L'avvocato Fabrizio Spigarelli non è deceduto, ma ha rimesso il mandato! Sarà perché quest'affermazione in un atto pubblico è davvero troppo azzardata, se il Giudice Varalli non ha citato il nome del legale di fiducia? Una frase messa lì esclusivamente per mettere ulteriormente in cattiva luce l'imputato, pur sapendo che di menzogna bella e buona si tratta! Ci vorrebbe un reset totale. La stazione orbitante cinese, secondo i calcoli, dovrebbe frammentarsi in più rottami che si prevede cadranno sull'Italia. Propongo il Tribunale di Imperia.

Di seguito alcuni stralci della farneticanti motivazioni.









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Con l'eliminazione (senza giustificati motivi) dell'account Scribd, sul quale Tanker enemy aveva negli anni ospitato centinaia di documenti relativi a "guerra del clima", vaccini, campi elettromagnetici etc., diventa ancora più cogente la necessità di possedere un hosting di proprietà non soggetto ad arbitrari banning, finalizzati alla censura sistematica di notizie che DEVONO essere nascoste al grande pubblico. Tra i documenti ufficiali "cassati", uno per tutti è l'accordo Italia-USA su cambiamenti climatici, intesa siglata il 20 giugno 2003 dell'allora Governo Berlusconi e definita "Piano dettagliato Accordo Italia U.S.A. sul Clima". L'accordo sancì "ufficialmente" l'inizio delle operazioni di aerosol clandestine con il beneplacito di tutte le autorità governative e con il paravento del "global warming" . Per anni questo "patto scellerato", il cui documento fu subito rimosso dal sito del Dicastero, è stato disponibile (grazie a Tanker enemy che lo aveva scovato per primo) nella la sua visione integrale, grazie all'hosting fornito gratuitamente da Scribd.com che, ha cancellato il nostro account ed espunto tutto quello che vi era archiviato. Quanto è stato rimosso, è disponibile, in parte, sotto il dominio www.tanker-enemy.com dove via via saranno ricaricati gran parte dei file andati perduti. Ciò, ovviamente, vale anche per i video a suo tempo censurati ed ospitati su www.tanker-enemy.tv. E,' però, utile un ausilio di tutti al fine di mantenere attivo domini ed hosting con relativi pacchetti per il traffico di Rete. Vi chiediamo quindi un sostegno per riconfermare (il dominio scade questo mese) il contratto di hosting per l'anno a venire. Per una donazione, si faccia riferimento a questo link. Grazie infinite per il Vostro contributo.

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martedì, febbraio 06, 2018

Il diritto alla difesa viene meno: il legale d'ufficio si rifiuta di appellare!



L'avvocato può rifiutare di prestare l'attività difensiva? Ricordo che la difesa è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, per cui per "rifiutarla" bisogna avere un buon motivo (ad es. una grave inimicizia con l'indagato-imputato, ovvero casi di incompatibilità o impedimenti professionali), ma mai e poi mai possono costituire giustificazioni le proprie sensazioni, vale a dire antipatia personale, efferatezza del crimine…

Nonostante sia intenzione del sottoscritto ricorrere in appello contro sentenza del 18 dicembre 2017 (Procedimento N. 500560/12), il legale d'ufficio si rifiuta di adempiere a questa istanza, adducendo generiche motivazioni del tipo "non condivido la sua linea difensiva". Ciò implica il venir meno al legittimo diritto alla difesa sancito dal Codice.

NOTA: il legale in questione è stato segnalato all'Ordine Nazionale Forense, all'Ordine degli avvocati di Imperia nonché alla Procura di Imperia.


Lo Stato intende quindi definitivamente mettere il bavaglio ai fratelli Marcianò, attraverso l'impiego illegittimo di volgari azioni di "Giustizia", laddove le "parti offese" sono i negazionisti. Questo vile attacco ha portato alla prima incredibile condanna, contro la quale è assolutamente necessario ricorrere in appello. Il legale di ufficio si è rifiutato di aiutarci, per cui dovremo incaricare un legale di fiducia, ma serve denaro. E' una battaglia per la libertà. Aiutaci. Grazie!


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venerdì, gennaio 05, 2018

Processo Nigrelli vs Marcianò: inesistente la recidiva-reiterata. Un falso da manuale!



Correva l'anno 2012, allorquando, su querela di parte della famiglia Wasp-Nigrelli-Selvini, fui rinviato a giudizio per il supposto reato di "diffamazione". Nel provvedimento era già presente (aggiunta a penna) la nota "con recidiva reiterata", proprio come nel caso della controversia Ruggeri vs Marcianò in quel di Lanciano. Ciò risulta ancora più inverosimile, visto che all'epoca non si erano mai svolte udienze di alcun genere a carico di chi scrive e non erano state pronunciate condanne, tanto meno per lo stesso reato (diffamazione). In tutta evidenza, per dirla come osservava il compianto avvocato Fabrizio Spigarelli, qualcuno aveva funto da suggeritore dell'interpolazione.



In definitiva, come non esistevano precedenti penali allora, così non ne risultavano al momento dell'incredibile sentenza di condanna nel processo gestito dal Giudice Dott. Domenico Varalli, già ricusato presso la Corte di Appello di Genova per una serie di violazioni del c.p.p. proprio nel processo in oggetto. Costui, considera illecitamente la recidiva-reiterata come fatto reale, al fine di non considerare la prescrizione (già avvenuta) e per definire una condanna con le aggravanti. Precedenti penali inventati di sana pianta, ma indispensabili per irrogare una pena severa all'"imputato" Marcianò. Il processo è in tutta evidenza nullo e la sentenza va stracciata.



Recidiva:

L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”.

Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento, prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.



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lunedì, dicembre 25, 2017

La conversazione telefonica che inchioda la Procura di Imperia



Secondo il Giudice Dott. Domenico Varalli della Procura di Imperia, esisterebbe l'aggravante della recidiva e per questo motivo ha potuto non solo ignorare la prescrizione, ma anche infliggere una severa condanna, benché l'"imputato" sia comunque innocente. Nelle due conversazioni telefoniche intercorse tra il Marcianò ed il suo legale di fiducia, avvocato Fabrizio Spigarelli, poche settimane dopo purtroppo deceduto in circostanze mai del tutto chiarite, si evince come la questione della recidiva sia una montatura, escogitata per incastrare il ricercatore indipendente. Infatti, dalle verifiche eseguite dallo Spigarelli presso il casellario giudiziario, non risultavano condanne in giudicato di alcun genere. Il legale stesso addebitò le responsabilità di tali aberrazioni ad una manipolazione ad opera di una arcinota regia, coincidente con il persecutore seriale e calunniatore abituale Federico De Massis, alias Task Force Butler. E' il medesimo personaggio che i togati di Imperia - e non solo - stanno proteggendo.



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lunedì, dicembre 18, 2017

Prima condanna per Marcianò: l'ennesimo esempio di un diritto storto



Sanremonews, la testata sciacondensara, pubblica prontamente la velina ricevuta dalla "parte offesa". Un processo farsa che si conclude come era ben prevedibile e non per via di un'accertata colpevolezza, ma piuttosto perché la Magistratura è l'arma usata dal regime per far fuori gli oppositori. Sono onorato di far parte delle vittime di uno Stato canaglia.

Quanto segue è estratto dalle dichiarazioni spontanee consegnate al Giudice Domenico Varalli. Traetene voi le conclusioni.


Senza entrare nel merito del procedimento in esame, l’"imputato" rigetta in toto le imputazioni, considerandole, a tutti gli effetti, una forzatura che ha l’unico obiettivo di rinviare a giudizio, a prescindere dalla reale e concreta sussistenza nonché fondatezza delle accuse mosse dalla “parte offesa” e dal Pubblico Ministero.

Inoltre si contesta l’eccezione, secondo cui il sottoscritto sarebbe recidivo, in quanto, anche se non si considera la fondatezza di tali asserzioni che sono tutte da verificare e dimostrare, si precisa che la recidiva, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, per incidere sul calcolo del termine di prescrizione va contestata formalmente e quindi non è un mero status desumibile dal certificato del casellario. A tal proposito si veda:

Contestazione della recidiva e prescrizione
Cassazione penale, sez. III, sentenza 27/03/2014 n° 14439

Nella sentenza in oggetto, alla Corte di Cassazione viene chiesto di precisare come incida la recidiva, quale circostanza ad effetto speciale, sul computo del termine prescrizionale ed in particolare se essa, per avere effetti penali, debba o meno essere contestata prima dello spirare del termine di prescrizione.

La sentenza

- “La Corte, dichiarando infondato il ricorso presentato, ha sottolineato come la recidiva deve essere considerata, come anche sottolineato pacificamente in molte sentenze, non come un semplice status da desumersi dal certificato penale, ma quale circostanza che deve essere formalmente contestata all’imputato per produrre effetti penali. (1)

- Ne deriva che la stessa, ai fini della determinazione del termine di prescrizione, deve essere formalmente contestata, prima che sia spirato il termine prescrizionale del reato nella forma non aggravata”.

(1) Cass. Pen., sez I, sentenza n. 13398 del 19 febbraio 2013.

Di conseguenza, mancando l’aggravante per i motivi sopra riportati -sentenza numero 4873/17 della quinta sezione della Corte di Cassazione, a conferma della precedente pronuncia a sezioni riunite del 2015 (31022)-, è acclarato come i termini della prescrizione non possano in alcun modo essere aumentati, giacché non esiste alcuna contestazione formale all’imputato della recidiva entro i termini di legge.

Si eccepisce altresì che il rinvio a giudizio è stato ricompreso nella diffamazione a mezzo stampa, laddove il presunto reato è inquadrabile nell'articolo 595 del C.P., senza aggravante, dacché blog e social media non sono equiparabili, per le ragioni indicate dalla Cassazione, alla stampa. Ne consegue che il rinvio a giudizio è comunque illegittimo e non valido.

Si puntualizza altresì che lo scrivente, nonostante le formali richieste avanzate, non è stato in grado di acquisire il fascicolo contenente tutta la documentazione utile alla “difesa”, giacché il dossier, comprensivo di fotografie e registrazioni video e audio, si trovava nello studio del compianto avvocato Fabrizio Spigarelli e tale materiale non è presente nel fascicolo messo a disposizione dalla Procura. Dopo il decesso dell’avvocato Spigarelli, non è stato possibile in alcun modo recuperare gli incartamenti: ne consegue che la “difesa” non può esplicarsi in modo completo.

Inoltre il sottoscritto ritiene questo Tribunale (ed i togati che lo compongono) inadatti ad un giudizio equanime ed imparziale, giacché, in tutta evidenza, hanno impedito - con l’uso disinvolto delle archiviazioni - che lo scrivente potesse ottenere giustizia in merito alle decine di episodi inerenti ad atti persecutori e di diffamazione, delitti perpetrati da soggetti come l’informatico di Pescara, Signor Federico De Massis alias Task Force Butler (LINK), il quale è stato più volte querelato ma, immancabilmente, codesta Procura (come altre) ha sempre archiviato con argomentazioni pretestuose e spesso al limite del grottesco. Non si può peraltro eccepire che codesti fatti non attengano assolutamente con il procedimento in questione, in quanto è lo stesso Signor Federico De Massis che, il giorno 9 dicembre 2017, inviò allo scrivente un messaggio di posta elettronica (tra i numerosi inoltrati quotidianamente dal 2011) dal tono velatamente minaccioso (tramite il servizio di messagging della piattaforma Blogger). Cfr infra.


Mannaggia, Strakky, non ci voleva.
Anche in vista di lunedì 18...

#strakerpuppa
#zretripuppa
#nomamminanopensioncina



Ci si chiede quindi come sia possibile che il soggetto Task Force Butler al secolo Signor Federico De Massis, più volte salvato dai togati di Imperia ed altre Procure, sia al corrente della data dell'udienza del 18 dicembre 2017 della quale neppure l’imputato era informato! Le spiegazioni possono essere due:

a) Tali informazioni il Signor De Massis ha ottenute direttamente dagli uffici di codesta Procura.
b) Tali notizie il Signor De Massis ha acquisito direttamente dalla “parte offesa”.

Volendo bonariamente escludere la prima ipotesi, si può solo evincere che la data esatta dell’udienza sia stata fornita dalla stessa “parte offesa” e da qui sarebbe interessante comprendere come sia possibile che la “parte lesa” possa essere in contatto con una figura che, qui si precisa, compie impunemente atti persecutori ai danni dello scrivente sino dal lontano 2011 e che tuttora gestisce diverse pagine Web (Facebook, Blogger, Google Plus, Twitter etc.) con obiettivi chiaramente di discredito e diffamazione. Oltre a ciò, il soggetto in questione coordina e gestisce altri individui che, parimenti, agiscono a danno della rispettabilità del sottoscritto. Di conseguenza, se la “parte lesa” è in rapporti con individui impegnati da anni in atti persecutori ai danni di chi scrive, quale legittimità può avere il procedimento a carico dell’imputato? E’ quindi evidente un’inaccettabile disparità di trattamento che inficia totalmente la credibilità di questa e di altre Procure italiane, le quali pare considerino la giustizia un mezzo utile a contrastare l’opera di informazione di chi scrive in merito alla guerra climatica attualmente in corso, peraltro confermata, tra gli altri, dal Generale Fabio Mini e, guarda caso, sempre negata dai togati di questa e di altri tribunali. Infatti qual è stata la sorte degli esposti sulla neurotossicità dei carburanti avio?

Ciò chiarito, è lapallissiano il rapporto ambiguo tra Procure italiane, calunniatori di professione (sempre protetti) e “parti offese” in questo come in altri procedimenti-farsa a carico di chi scrive.

Concludendo, alla luce di quanto esposto, l’imputato comunica la sua intenzione di abbandonare l’aula, senza rilasciare alcuna ulteriore dichiarazione, rifiutando l’iniquo procedimento a suo carico e disconoscendo totalmente, vista la violazione sia delle leggi internazionali sia del dettato costituzionale sia di singole norme del Codice di procedura penale, - lo si ribadisce - la legittimità e l’autorità di codesto Tribunale.






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mercoledì, agosto 30, 2017

Balla coi luppi (un'altra storia di mala giustizia)



Il giorno 8 luglio 2016 fu sporta denuncia querela nei confronti della Signora Teresa Barazzetti, ex coniuge (ed ora vedova!) del negazionista di Stato Angelo Nigrelli alias Wasp, imputato (per sbaglio) in altro procedimento per reato di diffamazione (parti offese Antonio e Rosario Marcianò). Processo a suo carico poi ovviamente EVAPORATO per decesso dell'imputato. Che fortuna, vero, signori Giudici?

La Signora Teresa Barazzetti, in occasione della sua testimonianza resa durante l’udienza farsa svoltasi il giorno 07.07.2016 (Giudice Dottor Domenico Varalli), nel procedimento farsa a carico di Rosario Marcianò (Proc. N. 560/12 RGT Proc. N. 698/10 RGNT), accusò sia l’imputato sia il fratello Antonio di aver indotto altri soggetti non ben identificati nell’eseguire appostamenti e stalking nei confronti dei di lei nipoti (minorenni) e della nuora, Signora Daniela Selvini. La teste inoltre accusò il Signor Rosario Marcianò di aver teso un “agguato” nei confronti del di lei ex marito, Signor Angelo Nigrelli (wasp). In tali gravissime dichiarazioni, frutto di aberranti fantasie, a parere di chi scrive, si ravvisa il reato di calunnia, in quanto la Barazzetti attribuì ai Marcianò condotte ed azioni mai compiute e contestate loro sulla base di mere invenzioni, di pure fantasticherie. Non solo, tali condotte non sono avvalorate da alcun elemento oggettivo, da alcun riscontro tant’è che, ad esempio, dell’azione non irrilevante da lei definita “agguato” (sic) non rammentava né la data né il periodo. La signora Barazzetti, infatti, a tale proposito, si trincerò dietro una serie di “non ricordo”. Le affermazioni de quo risultano ancora più deplorevoli, se valutate nel contesto di una deposizione resa sotto impegno a dichiarare la verità ed a non nascondere alcunché di quanto fosse a sua conoscenza.

Di seguito alcune frasi topiche:

“Il signor Marcianò era venuto a fotografare di nascosto la loro casa. Ha fotografato i modellini che mio figlio stava fotografando sul balcone, perché c’è stato poi questa specie di stalking, perché poi i suoi, diciamo… seguaci, giravano nei pressi della loro casa (l’abitazione del Signor Enrico Nigrelli ad Arma di Taggia, n.d.q.) e poi erano talmente furbi da scrivere sui loro blog dei commenti nei quali riferivano che cosa faceva mio figlio sul balcone. Che cosa faceva mia nuora… Hanno diffamato mia nuora, dicendo che il marito doveva stare attento quando andava a casa, quando lui non c’era…”

“I signori Antonio e Rosario Marcianò erano a conoscenza che Wasp era il signor Angelo Nigrelli e non Enrico Nigrelli ed hanno colpito la madre, diffamando il figlio. Penso ci sia stata una certa cattiveria nei miei confronti. Secondo me, lo sapevano che non era Wasp, ma si sono serviti di questo per colpire anche me”.

“Mia nuora (Daniela Selvini) aveva paura per i suoi bambini, perché si è vista fotografare di nascosto, seguire quando accompagnava i bambini a scuola, passare gente sotto il balcone di casa e poi trovavamo questi commenti nei quali descrivevano che cosa faceva mio figlio sul balcone, che cosa faceva mia nuora etc. etc… quindi evidentemente c’era un certo giro di persone, loro amici, che seguivano le loro “teorie” (sic), che si prestavano a fare questa specie di stalking, perché in effetti mia nuora aveva paura… era un po’ allarmata da questo movimento”.

“Il signor Marcianò Rosario ha fatto un agguato (sic) per la strada, nella tipografia. Ho saputo poi che è successa una rivoluzione, perché lui era venuto lì a fare delle fotografie a Wasp ed alla tipografia. Wasp se ne è accorto e lo ha inseguito per la strada e lui è scappato. Insomma. Una cosa da cinema”.

“I miei hanno subìto altri atti molesti (sic) dai signori Marcianò: c’era gente che voleva fotografare di nascosto i bambini e mia nuora si sentiva seguita dalle persone ed i bambini venivano seguiti, perché diciamo che Arma di Taggia non è New York, perché quando vedi facce strane che fanno strani movimenti, te ne accorgi. Mia nuora era allarmata, sinceramente”.

COME E' ANDATA A FINIRE?

Ovvio che, come nelle innumerevoli precedenti occasioni, i magistrati telecomandati dal Ministero, mirano a non procedere mai contro i dipendenti della Boldrini e di Orlando. In data 21 luglio 2017, quindi, il Pubblico Ministero della Procura di Imperia Dottor Paolo Luppi, a sua volta, ha emesso un dispositivo con il quale decide per l'archiviazione, peraltro già presentata (con motivazioni altrettanto inconsistenti) a suo tempo dal PM Francesca Scarlatti, pure inidonea in tale attribuzione poiché ella stessa artefice del rinvio a giudizio illegittimo a carico di Rosario Marcianò. In questa occasione il PM Luppi, non potendo di fatto confutare le pesanti prove a carico della Barazzetti (presentate dalle parti offese nell'opposizione a seguito della prima richiesta di archiviazione), nel suo dispositivo dichiara quanto segue: "A prescindere dal carattere calunnioso o meno delle affermazioni fatte dalla Barazzetti innanzi alla A.G. il dato tranciante è costituito dalla procedibilità a querela di parte per il reato oggetto dell'incolpazione e la mancata presentazione di tale querela. L'opposizione non è, dunque, fondata e deve ritenersi inammissibile, con conseguente archiviazione del presente procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'opposizione, ordina l'archiviazione del procedimento e dispone la restituzione degli atti al P.M.".

Restiamo allibiti e diremmo che queste motivazioni rasentano il paradosso. Ma come?! Se esiste un procedimento (n. 3042/16 R.G.N.R. e n. 2526/16 R.G.N.R. nei confronti di Barazzetti Teresa), esiste giocoforza una querela di parte dalla quale detto procedimento è scaturito! Si tratta di uno scherzo? Oppure il PM Luppi crede di aver a che fare con due cretini, dal momento che costui afferma che "la richiesta di archiviazione è pienamente condivisibile in quanto -comunque- non è stata presentata alcuna querela nei confronti della Signora Teresa Barazzetti". Falso! Ridicolo! Infatti non solo regolare querela fu inviata via P.E.C. e per posta raccomandata alla Procura di Imperia, ma ne fu avvisato anche il legale d'ufficio in allora patrocinante avvocatessa Roberta Politi! Come sarebbe possibile aver istituito un fascicolo con conseguente duplice richiesta di archiviazione, se non fosse scaturito da querela di parte? Qui, davvero, siamo all’assurdo e se i Giudici di Imperia intendono SEMPRE archiviare a nostro danno, si inventino qualcosa di più intelligente! VERGOGNA!


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sabato, aprile 22, 2017

Anche i negazionisti muoiono



E' deceduto Angelo Nigrelli. Ne dà notizia il diffamatore-geologo Aldo Piombino. Fu Nigrelli l'anello di collegamento tra gli stalkers veneti del C.I.C.A.P. e la città di Sanremo. Wasp o anche waspdue, Mario Lipuma, Giuseppe Ciro etc., al secolo Angelo Mario Nigrelli, con attività di copertura tipografo. Nigrelli, uno dei disinformatori-stalker-diffamatori più subdoli e scurrili che ha agito indisturbato per anni, disseminando calunnie, diffamazioni e contenuti scatologici a iosa. Se la Giustizia terrena non lo ha colpito, lo farà certamente quella divina.




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venerdì, ottobre 07, 2016

Il negazionista Angelo Mario Nigrelli sarà assolto



Il 24 ottobre prossimo venturo si terrà una delle ultime farsesche udienze che vedono come imputato Angelo Mario Nigrelli, diffamatore di professione. In realtà il rinvio giudizio del famoso tipografo di Sanremo, originario di Petralia Sottana (PA), in Sicilia, è puro fumo negli occhi, poiché sino dalla prima udienza si evidenziò subito come lo stesso Pubblico Ministero così come la Polizia postale ma pure il Giudice, Dottoressa Anna Bonsignorio, mirassero ad una sua assoluzione, negando l'evidenza delle oggettive e schiaccianti prove a suo carico. Il paradosso di questo finto processo diviene evidente quando vediamo lo stesso Nigrelli testimone per la parte civile nel processo per "diffamazione" a carico di Rosario Marcianò [1] con Nigrelli definito "attendibile" dal Giudice Dottor Domenico Varalli. Il Dottor Varalli è lo stesso togato che si è inventato la "recidiva con reiterazione" (così riportò anche il Tribunale di Lanciano) per Marcianò, nonostante questa non sussista e per il semplice fatto che in tal modo si potrà infliggere a chi scrive una condanna più pesante. Per questo ed altri motivi il Dottor Varalli è stato ricusato e denunciato al CSM. [2]



Comunque sia il processo a carico di Angelo Nigrelli prese una cattiva piega per le parti offese nel momento in cui l'avvocato Fabrizio Spigarelli improvvisamente decedette, in circostanze quanto meno misteriose. Infatti alla precedente udienza la parte offesa (Antonio e Rosario Marcianò), essendo rimasta improvvisamente senza legale di fiducia, dovette rinunciare a costituirsi parte civile e non fu nelle condizioni di agire nei modi previsti dalla legge per tutelare i propri interessi. Così colui che, ancora adesso, ingiuria un giorno sì e l'altro pure chi scrive ed il fratello, vede sgomberata la strada, grazie anche al favore del Pubblico ministero che, invece, avrebbe dovuto avere il ruolo di accusa.



Nel procedimento a carico di Marcianò la tesi della parte civile ed anche dell'accusa consiste nell'individuare Angelo Nigrelli come l'utente Wasp, così da scagionare il figlio Enrico e poter condannare quindi Marcianò per il reato di "diffamazione". Invece, nel processo a carico di Angelo Nigrelli, la tesi della sua difesa ma anche, paradossalmente, della pubblica accusa è negare che esistono prove certe che identifichino "Wasp" ed Angelo Nigrelli come lo stesso individuo. "Giustizia" schizofrenica? No. Semplicemente "Giustizia" furba e sbilanciata.

Qualcuno di voi sapeva che Nigrelli è imputato per diffamazione? Nessuno, presumo, visto che i media di regime (vedi anche il locale portale Sanremonews) hanno sempre diligentemente riportato le veline passate dalla disinformazione, accusando Marcianò di ogni nefandezza, con l'evidente obiettivo di screditare.

In definitiva... Angelo Nigrelli sarà assolto e Marcianò sarà condannato. Dalle parti del Ministero della Giustizia e sulle pagine della disinformazione di Stato si festeggerà per il lieto evento, ma ci rivedremo a Filippi...

[1] Rosario Marcianò fu rinviato a giudizio dalla Procura di Imperia, nel 2011, per aver espresso il seguente giudizio sul figlio di Angelo Nigrelli (Enrico): "dozzinale".

[2] - Recidiva - L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”. Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 c.p.).

- Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà, se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi, se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi, se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.

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martedì, agosto 18, 2015

La legge sono io



Per i magistrati la diffamazione non sussiste se questa è perpetrata dai cosiddetti scienziati. In questo caso trattasi di "diritto di critica".

E’ sacrosanto appellarsi all’interpretazione delle leggi, altrimenti si rischia di applicarle in maniera rigida, astratta, ma bisogna altresì dimostrare senso di assoluta equità. In caso contrario, la “giustizia” diventa arbitrio. Chi è chiamato a giudicare deve dimostrare saggezza, capacità di discernimento, imparzialità, prudenza: sono virtù ammirevoli in tutti; assolutamente necessarie nei magistrati. Ora, ci pare che siamo, invece, di fronte a rinvii a giudizio per lo meno avventati, ad archiviazioni discutibili e soprattutto ad un accanimento nei confronti non di chi diffama, ma di chi denuncia crimini gravissimi. Il tutto denota totale mancanza di prospettiva: infatti coloro che denunciano le malefatte di alcuni esponenti del sistema, si ritrovano con procedimenti penali a loro carico, mentre gli autori di reati ambientali e contro la salute (assieme alle coorti dei collusi, ossia i negazionisti-persecutori) possono continuare a delinquere liberamente. Si vede la pagliuzza e si ignora la trave: che oggi, a causa soprattutto della geoingegneria clandestina, una persona su due si ammali di tumore è un’inezia per gli italici (e non solo) tribunali, mentre un aggettivo riferito ad un disinformatore è un delitto di lesa maestà.

Ci auguriamo che nessun giudice in modo diretto o no debba mai constatare le conseguenze di tale disparità di trattamento. Auspichiamo che nelle corti siedano solo magistrati integerrimi, chiamati ad un compito difficile e di grande responsabilità, perché è scritto “Non giudicate e non sarete giudicati”.

Il file audio “La legge sono io” offre un piccolo, ma significativo saggio di quanto sin qui argomentato.


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