Breve resoconto dell'udienza del 4 marzo 2015, nella quale Class Meteo, Serena Giacomin e Massimo Della Schiava sono... parti "offese", mentre imputati (tanto per cambiare) sono i fratelli Marcianò. Come già qualcuno di voi saprà il nostro legale è indisponibile per gravi motivi di salute, per cui oggi interveniva un suo sostituto per richiedere il rinvio ad altra data. In quel frangente, però, abbiamo saputo che in cancelleria non risultava la revoca del precedente legale (avvenuta nell'agosto 2014 per mezzo di lettera raccomandata nonché P.E.C.). Tanto meno risultava formalizzato l'incarico del nuovo legale. Non è la prima volta che in cancelleria si vaporizzano scartoffie varie. In altre occasioni vennero persi fascicoli su cui fare opposizione, tanto per fare un esempio. Oggi, per via di questo... "problemuccio", poco ci è mancato che ci venisse assegnato un avvocato d'ufficio, ma avendo bene chiarito con il Giudice che la revoca del precedente era stata perfettamente formalizzata tramite P.E.C., i legali della controparte e le parti "offese" hanno dovuto rassegnarsi e non opponendosi al rinvio, l'udienza è stata differita al 30 novembre 2015. E' curioso come già fossero pronti i testimoni, giacché forse si era certi che comunque il processo sarebbe andato avanti comunque, grazie alla mancanza della formalizzazione dell'incarico al nostro attuale legale. Se la revoca del vecchio legale non fosse stata formalizzata con tutti i crismi, oggi i testimoni per l'accusa (ivi compreso il comandante della Polizia Postale Ivan Bracco) avrebbero potuto deporre. Certo è curioso come "il Fioba" si sia sobbarcato un viaggio da Firenze. Forse gli era stato assicurato che il processo si sarebbe svolto comunque? Il sospetto è legittimo.
Nota finale: all'uscita dalla sede del Tribunale di Imperia un giovane agente (Guardia di Finanza) addetto al controllo d'entrata ha restituito al Fioba un coltello a serramanico dall'impugnatura rossa ed una lama di almeno 6 cm. Certo che entrare in un Tribunale con un coltello è veramente il Massimo! [1]
[1] L’art. 4 L. 110/1975 punisce il porto di coltello senza giustificato motivo con le pene dell’arresto da un mese ad un anno e dell’ammenda da euro 50 ad euro 200. Se il fatto è lieve può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La misura minima della pena a seguito di rito alternativo è quella di gg. 14 di arresto ed euro 90 di ammenda. Solo euro 30 di ammenda se il fatto è lieve. La pena può essere sostituita dalle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981. Il porto di coltello in una riunione pubblica è punito con l’arresto da due a 18 mesi e con l’ammenda da euro 100 ad euro 1.600; la pena è raddoppiata se il coltello è usato al fine di commettere reati. Pena minima con rito alternativo è quella di gg. 27 di arresto ed euro 50 di ammenda.
La Cass. (mass. 25), ha affermato che nel caso in cui il porto è punibile solo con l’ammenda, trattandosi di fatto lieve, non è comunque consentita l’oblazione a norma dell’art. 162 c.p.
Nota finale: all'uscita dalla sede del Tribunale di Imperia un giovane agente (Guardia di Finanza) addetto al controllo d'entrata ha restituito al Fioba un coltello a serramanico dall'impugnatura rossa ed una lama di almeno 6 cm. Certo che entrare in un Tribunale con un coltello è veramente il Massimo! [1]
[1] L’art. 4 L. 110/1975 punisce il porto di coltello senza giustificato motivo con le pene dell’arresto da un mese ad un anno e dell’ammenda da euro 50 ad euro 200. Se il fatto è lieve può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La misura minima della pena a seguito di rito alternativo è quella di gg. 14 di arresto ed euro 90 di ammenda. Solo euro 30 di ammenda se il fatto è lieve. La pena può essere sostituita dalle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981. Il porto di coltello in una riunione pubblica è punito con l’arresto da due a 18 mesi e con l’ammenda da euro 100 ad euro 1.600; la pena è raddoppiata se il coltello è usato al fine di commettere reati. Pena minima con rito alternativo è quella di gg. 27 di arresto ed euro 50 di ammenda.
La Cass. (mass. 25), ha affermato che nel caso in cui il porto è punibile solo con l’ammenda, trattandosi di fatto lieve, non è comunque consentita l’oblazione a norma dell’art. 162 c.p.
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