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martedì, marzo 21, 2017

Il Pubblico Ministero infranse il codice di procedura penale: il rinvio a giudizio è nullo



Novembre 2013: a seguito di un'illegittima ed illegale perquisizione in casa Marcianò, ad opera di cinque agenti della Polizia Postale di Imperia e su mandato del Pubblico Ministero, Dott.ssa Maria Paola Marrali, nonostante tale perquisizione si concluse in un nulla di fatto (il GUP rigettò l'incidente probatorio ed ordinò la restituzione del materiale illecitamente sequestrato), i fratelli Antonio e Rosario Marcianò furono comunque rinviati a giudizio per supposta diffamazione nei confronti di... udite udite... Massimo Della Schiava (Il fioba), noto disinformatore e stalker incallito, amico dello psicopatico Federico De Massis alias Task Force Butler. Assieme a lui, Serena Giacomin (conduttrice televisiva) e Paolo Panerai (dirigente Class meteo TV), tutti insieme appassionatamente.

A distanza di anni, non certo grazie agli avvocati (di fiducia e d'ufficio) che sino ad ora si sono succeduti ad assistere i due "imputati", veniamo a scoprire, spulciando tra i cavlli procedurali, che il Pubblico Ministero, Dott.ssa Maria Paola Marrali violò palesemente il Codice di procedura penale, giacché a suo tempo rigettò senza appello la richiesta di chi scrive e fratello di essere sentiti, per voce del loro legale all'epoca assegnato dalla Procura di Sanremo. Nessuno eccepì, tant'è che ci venne negata anche l'udienza preliminare.

Noi che curiamo i nostri interessi, osserviamo la totale illegittimità del rinvio a giudizio per mancato interrogatorio di garanzia e constestuale violazione del Codice di procedura penale, poiché in questo quadro è palese la violazione degli articoli 416 (comma 1) e 415-bis. Nella fattispecie, la violazione dell'articolo 415-bis determina la nullità del rinvio a giudizio.

Leggiamo [ FONTE ] che cosa scrive il legislatore in merito a questo che è un diritto inalienabile dell'imputato.

[...] Deve al riguardo tenersi presente l’articolo 416, comma 1, c.p.p. secondo il quale "La richiesta di rinvio a giudizio è nulla, se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3, CPP".

CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA - LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE - TITOLO IX - Udienza preliminare - Art. 416.

L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, il Pubblico ministero deve procedervi. Il Pubblico ministero non può rigettare l’istanza e, se non segue questa norma alla lettera, il provvedimento di rinvio a giudizio è nullo.

Ne consegue che il processo tuttora incredibilmente in corso (il 22 marzo il Giudice Dott.ssa Alessia Ceccardi intenderebbe ascoltare i testimoni per l'"accusa") è, secondo la legge, nullo, illegittimo, illegale. In tutta evidenza la legge è un optional ed i primi ad infrangerla sono i magistrati, con la prona complicità dei legali difensori, poiché non è possibile immaginare che questi non conoscano i rudimenti del Codice di procedura penale. Il sistema si tutela in questo modo, in pieno spregio di quella frase scritta alle spalle del Giudice: "La giustizia è uguale per tutti". Sì... magari!


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giovedì, marzo 05, 2015

Chi di lama ferisce... di lama perisce?



Breve resoconto dell'udienza del 4 marzo 2015, nella quale Class Meteo, Serena Giacomin e Massimo Della Schiava sono... parti "offese", mentre imputati (tanto per cambiare) sono i fratelli Marcianò. Come già qualcuno di voi saprà il nostro legale è indisponibile per gravi motivi di salute, per cui oggi interveniva un suo sostituto per richiedere il rinvio ad altra data. In quel frangente, però, abbiamo saputo che in cancelleria non risultava la revoca del precedente legale (avvenuta nell'agosto 2014 per mezzo di lettera raccomandata nonché P.E.C.). Tanto meno risultava formalizzato l'incarico del nuovo legale. Non è la prima volta che in cancelleria si vaporizzano scartoffie varie. In altre occasioni vennero persi fascicoli su cui fare opposizione, tanto per fare un esempio. Oggi, per via di questo... "problemuccio", poco ci è mancato che ci venisse assegnato un avvocato d'ufficio, ma avendo bene chiarito con il Giudice che la revoca del precedente era stata perfettamente formalizzata tramite P.E.C., i legali della controparte e le parti "offese" hanno dovuto rassegnarsi e non opponendosi al rinvio, l'udienza è stata differita al 30 novembre 2015. E' curioso come già fossero pronti i testimoni, giacché forse si era certi che comunque il processo sarebbe andato avanti comunque, grazie alla mancanza della formalizzazione dell'incarico al nostro attuale legale. Se la revoca del vecchio legale non fosse stata formalizzata con tutti i crismi, oggi i testimoni per l'accusa (ivi compreso il comandante della Polizia Postale Ivan Bracco) avrebbero potuto deporre. Certo è curioso come "il Fioba" si sia sobbarcato un viaggio da Firenze. Forse gli era stato assicurato che il processo si sarebbe svolto comunque? Il sospetto è legittimo.

Nota finale: all'uscita dalla sede del Tribunale di Imperia un giovane agente (Guardia di Finanza) addetto al controllo d'entrata ha restituito al Fioba un coltello a serramanico dall'impugnatura rossa ed una lama di almeno 6 cm. Certo che entrare in un Tribunale con un coltello è veramente il Massimo! [1]

[1] L’art. 4 L. 110/1975 punisce il porto di coltello senza giustificato motivo con le pene dell’arresto da un mese ad un anno e dell’ammenda da euro 50 ad euro 200. Se il fatto è lieve può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La misura minima della pena a seguito di rito alternativo è quella di gg. 14 di arresto ed euro 90 di ammenda. Solo euro 30 di ammenda se il fatto è lieve. La pena può essere sostituita dalle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981. Il porto di coltello in una riunione pubblica è punito con l’arresto da due a 18 mesi e con l’ammenda da euro 100 ad euro 1.600; la pena è raddoppiata se il coltello è usato al fine di commettere reati. Pena minima con rito alternativo è quella di gg. 27 di arresto ed euro 50 di ammenda.

La Cass. (mass. 25), ha affermato che nel caso in cui il porto è punibile solo con l’ammenda, trattandosi di fatto lieve, non è comunque consentita l’oblazione a norma dell’art. 162 c.p.

giovedì, ottobre 31, 2013

Una “giustizia” a senso unico: i fratelli Marcianò nel mirino di una certa magistratura

Giustizia non esiste là ove non vi è libertà. (Luigi Einaudi)



LA CRONACA

30 ottobre 2013, ore 7.00. Cinque agenti della Polizia postale di Imperia, su disposizione del Pubblico Ministero, Dottoressa Maria Paola Marrali, eseguono la perquisizione dell’appartamento ed il sequestro del materiale informatico allocato sui dischi rigidi. Il materiale, comprendente video, memorie difensive, programmi etc., appartenente a Rosario e ad Antonio Marcianò, è così a disposizione della Magistratura che ha deciso di acquisirlo e di compierne una ricognizione per ricavarne eventuali prove da usare a loro carico, a seguito di querela per diffamazione (sic) sporta dalla Signorina Serena Giacomin e dal Signor Massimo Della Schiava. Quest'ultimo peraltro dai Marcianò querelato, ma senza risultato alcuno. Non solo, due agenti, recatosi nella sala professori del Liceo “G.D. Cassini”, hanno poi perquisito l’armadietto di Antonio Marcianò.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

In primo luogo, il sequestro, in seguito ad una semplice querela per diffamazione (sic), ci pare atto per lo meno eccessivo, se non illegittimo. Se si ravvisano gli estremi per un’offesa all’onorabilità di una persona, si può e si dovrebbe agire in modo differente, ad esempio, decretando la rimozione di un articolo o di un commento. Se il reato è stato compiuto usufruendo di strumenti della Rete, si interviene sugli strumenti messi a disposizione da Internet e non con la requisizione fisica dei dischi rigidi. Gli scopi di una misura tanto draconiana sono altri? Sottrarre materiale utile alla divulgazione di informazioni circa il genocidio noto come “Geoingegneria clandestina”? Scovare documenti (anche previo idoneo aggiustamento?), che possano essere usati per una raffica di nuove, strumentali accuse e farseschi procedimenti contro Rosario ed Antonio Marcianò? Sono legittime domande che ci poniamo, poiché saremmo inclini a ritenere che il fine vero dell’incursione sia quello di escogitare qualche stratagemma per incastrare Rosario ed Antonio Marcianò.

La lettura del “decreto di perquisizione personale e locale” è comunque molto istruttiva per comprendere il livello infimo cui è precipitata la “giustizia”. A parte la bislacca espressione “scie luminose”, anziché “scie chimiche” impiegata quasi certamente per tentare di schivare la questione cruciale – in sede di eventuale processo diventerà, invece, l’unico argomento su cui i sottoscritti si pronunceranno - è palese che l’iniziativa giudiziaria è viziata da un atteggiamento persecutorio. Non si intende trovare gli estremi di un reato, ma con il pretesto di un ipotetico reato, soffocare la libertà di ricerca (art. 33 della Costituzione, comma 1) ed il diritto ad esprimere il proprio pensiero (art. 21). Siamo di fronte alla perversa, prevaricatrice volontà di perseguire le opinioni, comunque siano espresse, ogni qual volta non coincidono con il pensiero dominante e con le versioni della tirannide politico-scientifica.

Qual è la genesi di un’iniziativa vergognosa e liberticida come questa? L’aver “offeso” (ed è ancora tutto da dimostrare) l’onorabilità dei signori sopra citati. Siamo sinceri e netti: che coloro abbiano una sfilza di titoli accademici o la licenza elementare non ci interessa minimamente. Il decreto è grottesco dove è scritto che i querelanti sono “soggetti in possesso di titoli di studio e competenze specifiche nella materia menzionata”. Che significa ciò? Che tutti gli altri sono degli ignoranti? Che quei due sono depositari della verità rivelata? Che nessun altro ha conseguito una laurea? Se essi definiscono la geoingegneria clandestina “scie luminose”, significa che non hanno compreso un fico secco della “materia menzionata”. Ammettiamo pure che siano competenti: la loro competenza dove si manifesta? Hanno mai confutato le argomentazioni nostre e degli scienziati che da decenni denunciano la guerra climatica? Scrivere degli insulti o falsificare la carta d'identita di Rosario Marcianò significa confutare? Quale reputazione avremmo leso? Se li abbiamo definiti negazionisti, è termine che si addice loro: infatti i negazionisti sono coloro che non ammettono la conclamata esistenza delle illegali attività chimiche nei nostri cieli. Vogliamo quantificare gli improperi, le ingiurie, le calunnie che i disinformatori producono in quantità industriale ogni giorno? Perché gli elaboratori dei negazionisti non sono mai stati posti sotto sequestro? Perché le innumerevoli denunce da noi presentate per delitti ben più gravi della diffamazione si sono quasi tutte volatilizzate?

La “giustizia” - ci insegnano i sofisti greci – è solo la legge del più forte e del più furbo. Dunque non ci illudiamo che essa possa seguire un corso ispirato a principi di imparzialità. Siamo qui per denunciare le storture e le sopraffazioni di un sistema iniquo e corrotto, asservito ai poteri forti, succubo e complice di una cricca di negazionisti. Che i depistatori siano laureati o no, non intercorre alcuna differenza. Laurea non è sempre sinonimo di amore per la verità né di rettitudine. Anche il Dottor Mengele era laureato. Se la scienza è connivente con gli scopi turpi dell’establishment non è scienza, ma depravazione. Se abbiamo contestato la supposta “scientificità” dei due, ne siamo orgogliosi. Riteniamo un preciso, ineludibile dovere dichiarare le scelleratezze degli apparati e le connivenze di chi le copre con la diuturna disinformazione sulla Rete e sui quotidiani. Aver affermato che i due in parola hanno diffuso informazioni erronee e distorte circa la geoingegneria clandestina ridonda a nostro onore: in questo modo abbiamo insegnato loro come si compiono le ricerche e quali sono i princìpi chimico-fisici con cui si può formare una scia di condensazione.

Ciò precisato, non rinunciamo a continuare con le nostre ricerche, traduzioni ed analisi, nonostante l’abnorme danno causato, in primis la perdita dei filmati. Non esitiamo a deprecare alcune affermazioni all’interno del dispositivo dove è scritto “gli indagati risultano altresì titolari di numerosi siti utilizzati alle medesime finalità”. Questa ci pare diffamazione, perché i nostri blog sono volti ad informare, non a screditare. Come potremmo screditare chi è già di per sé privo di credibilità? Non esitiamo a deplorare che il fazioso decreto esprime già dei giudizi di merito, prima che sia acclarata un’ipotetica diffamazione.

Siamo consapevoli che la schiacciasassi della “giustizia” non si fermerà. E’ proprio per questo che seguiteremo ad esporre atti intimidatori, vessazioni, tentativi di censurare, minacce, denigrazioni a mezzo stampa… Proseguiremo nel rintuzzare gli attacchi, fino a quando gli avvelenatori ed i loro servi non avranno ricevuto quello che si meritano. Sapremo aspettare, se sarà necessario.


RINGRAZIAMENTI

In questo frangente intendiamo ringraziare TUTTI gli amici (molti dei quali blogger ed autori) che hanno manifestato la loro solidarietà ed il loro sostegno con articoli, video, messaggi etc.

UN AIUTO PER TANKER ENEMY - Il Comitato "Tanker enemy" dal 2006 è impegnato nella divulgazione e nella denuncia dello spinoso tema noto come "scie chimiche" o "geoingegneria clandestina", tramite la pubblicazione di articoli, video, documenti, traduzioni e per mezzo di varie iniziative (ad esempio, l'indagine sulle polveri sottili).

Questo lavoro ha richiesto e richiede un impegno quotidiano con il conseguente dispendio di energie e risorse. In questi anni il blog "Tanker enemy" e quelli collegati hanno garantito, anche grazie al contributo di lettori e sostenitori, un'informazione indipendente e circostanziata a tal punto da suscitare la reazione del sistema. Questa reazione si è tradotta, oltre che in attacchi di ogni genere, nell'apertura di procedimenti "legali", volti all'oscuramento del blog e dei siti ad esso correlati. Sono procedimenti all'origine di notevoli difficoltà pratiche e di cospicui esborsi per avvocati e consulenti tecnici.

Auspichiamo perciò un fattivo sostegno sotto forma di donazioni e di altri interventi (gratuito patrocinio, consulenze...) affinché il Comitato possa continuare ad agire nell'interesse della collettività. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che accoglieranno, per quanto nelle loro possibilità, il presente appello. Il Vostro contributo è assolutamente fondamentale al fine di permetterci di proseguire con il nostro operato. Qui la pagina Paypal per eseguire una donazione.


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