

Comunque sia il processo a carico di Angelo Nigrelli prese una cattiva piega per le parti offese nel momento in cui l'avvocato Fabrizio Spigarelli improvvisamente decedette, in circostanze quanto meno misteriose. Infatti alla precedente udienza la parte offesa (Antonio e Rosario Marcianò), essendo rimasta improvvisamente senza legale di fiducia, dovette rinunciare a costituirsi parte civile e non fu nelle condizioni di agire nei modi previsti dalla legge per tutelare i propri interessi. Così colui che, ancora adesso, ingiuria un giorno sì e l'altro pure chi scrive ed il fratello, vede sgomberata la strada, grazie anche al favore del Pubblico ministero che, invece, avrebbe dovuto avere il ruolo di accusa.

Nel procedimento a carico di Marcianò la tesi della parte civile ed anche dell'accusa consiste nell'individuare Angelo Nigrelli come l'utente Wasp, così da scagionare il figlio Enrico e poter condannare quindi Marcianò per il reato di "diffamazione". Invece, nel processo a carico di Angelo Nigrelli, la tesi della sua difesa ma anche, paradossalmente, della pubblica accusa è negare che esistono prove certe che identifichino "Wasp" ed Angelo Nigrelli come lo stesso individuo. "Giustizia" schizofrenica? No. Semplicemente "Giustizia" furba e sbilanciata.
Qualcuno di voi sapeva che Nigrelli è imputato per diffamazione? Nessuno, presumo, visto che i media di regime (vedi anche il locale portale Sanremonews) hanno sempre diligentemente riportato le veline passate dalla disinformazione, accusando Marcianò di ogni nefandezza, con l'evidente obiettivo di screditare.
In definitiva... Angelo Nigrelli sarà assolto e Marcianò sarà condannato. Dalle parti del Ministero della Giustizia e sulle pagine della disinformazione di Stato si festeggerà per il lieto evento, ma ci rivedremo a Filippi...
[1] Rosario Marcianò fu rinviato a giudizio dalla Procura di Imperia, nel 2011, per aver espresso il seguente giudizio sul figlio di Angelo Nigrelli (Enrico): "dozzinale".
[2] - Recidiva - L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”. Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 c.p.).
- Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà, se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi, se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi, se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.
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