Quasi nessuno è al corrente del fatto che è possibile agire in tribunale senza l’assistenza di un avvocato (di fiducia o d'ufficio), come sancito da varie leggi tra cui la n. 881 del 25 ottobre 1977, parte terza, articolo 14 - lettere "d" ed "e". Attivisti contro la geoingegneria clandestina, il M.U.O.S., il T.A.V., cittadini comuni vessati dagli apparati dello Stato con i pretesti più disparati, sempre inique, possono almeno evitare esborsi legali astronomici nell’ambito di procedimenti le cui sentenze sono, nel 100 per cento dei casi, già scritte, decise a priori. E’ necessario che tutti siano consapevoli dei diritti almeno teoricamente riconosciuti e che propongano istanza ai giudici di avvalersi delle garanzie contemplate dalla presente legge. Qualora i magistrati o i collegi giudicanti non accolgano la richiesta, essi dovranno essere denunciati al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) per violazione delle norme succitate. In caso di omessa risposta, varrà il principio del silenzio-assenso. Ricordiamo che questa legge, in applicazione del diritto internazionale, nell'ordinamento italiano prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3-1975): nessuno quindi potrà, per alcuna ragione, eluderla o ignorarla.
1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria del tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;
b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;
c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta: nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore di ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
e) ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la
citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.
4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.
5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.
6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.
7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.
LINK alla legge.
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La Presidente della Camera Laura Boldrini si sta consultando con gli "esperti": Paolo Attivissimo, David Puente, Michelangelo Coltelli, Walter Quattrociocchi... per contrastare le notizie false. Non ci stupiamo se poi le nostre querele per diffamazione contro questi brutti ceffi sono puntualmente archiviate. Qui la notizia.
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