Ricorderete la stupefacente condanna subìta da chi scrive nel mese di dicembre 2017, inflitta dal Giudice del Tribunale di Imperia Dott. Domenico Varalli. Sui contenuti delle motivazioni e quindi sugli ampi spazi di manovra che sono stati utili per ricorrere in Corte di Appello, ho già indugiato in questo articolo. Intendo ora rendervi edotti in merito ad una falsa attestazione presente nelle motivazioni, depositate il 19 marzo scorso presso la Cancelleria penale della Procura imperiese. Salta subito all'occhio che l'imputato viene indicato come presente, quando invece non lo era. D'altronde anche nel documento in questione non vi è alcun accenno all'assenza dell'imputato. Non si tratta certo di una questione di lana caprina, giacché la legge, in questo senso parla chiaro, prescrivendo la nullità del verdetto se l'udienza non viene rinviata, allorquando si accerta, con assoluta certezza, che l'imputato non è stato avvisato correttamente circa la data del dibattimento.
A questo proposito la legge n. 103/2017 ha infatti stabilito che l’elezione di domicilio presso un difensore nominato d’ufficio non ha effetto se non vi è l’assenso del domiciliatario. Una riforma doverosa, volta ad adeguare l’ordinamento nazionale ai principi costituzionali e convenzionali in materia di giusto processo, che deve essere interpretata ed applicata nel rigoroso rispetto di quei principi.
In particolare, il “nuovo” art. 420 bis c.p.p. prevede che il processo possa essere regolarmente celebrato in assenza dell’interessato solo nei seguenti casi:
– vi sia l’accertata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato;
– l’accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico o ad atti di esso.
Fuori da questi casi – che presuppongono tutti la consapevolezza e la libera scelta dell’imputato – il processo in assenza del medesimo non è consentito ed il dibattimento dovrà essere sospeso.
Si tratta quindi di un banale errore oppure è stato un atto deliberato volto ad accelerare il giudizio di condanna prima della prescrizione?
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Silvia Bencivelli, protagonista di un piano di discredito concertato ai
danni di Rosario Marcianò in accordo con magistratura deviata e difensore d'ufficio corrotto.
PROCESSO BENCIVELLI VS MARCIANO' - SENTENZA ILLEGALE ED ILLEGITTIMA IN VIOLAZIONE DEGLI art. 416, 415-bis , comma 3., art. 420 bis c.p.p., art. 420 quater c.p.p.
IN MERITO AI DIRITTI DELL'IMPUTATO ASSENTE PER MANCATA NOTIFICA DELLA DATA DELL'UDIENZA nonché per omissione dell’interrogatorio di garanzia (richiesto, ma rigettato), dell'udienza preliminare (art. 421 c.p.p.). art. 420 bis c.p.p., art. 420 quater c.p.p. IN MERITO AI DIRITTI DELL'IMPUTATO ASSENTE PER MANCATA NOTIFICA DELLA DATA DELL'UDIENZA nonché per omissione dell'udienza preliminare (art. 421 c.p.p.). Quest'ultima poteva essere saltata solo su espressa richiesta dell'imputato o nel caso di procedimenti speciali.
In particolare, il “nuovo” art. 420 bis c.p.p. prevede che il processo possa essere regolarmente celebrato in assenza dell’interessato solo quando:
– vi sia l’accertata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato;
– o l’accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico o ad atti di esso.
Fuori da questi casi – che presuppongono tutti la consapevolezza e la libera scelta dell’imputato – il processo in assenza del medesimo non è consentito ed il dibattimento (o la celebrazione dell’udienza preliminare - peraltro omessa - ndr) sarà sospeso così come sarà sospeso anche il termine di prescrizione del reato.
In assenza di udienza preliminare ed addirittura di fronte ad un'immediata sentenza di condanna al termine della prima ed unica udienza dibattimentale in assenza dell'imputato per mancata notifica, siamo di fronte ad un atto violento ed inaccettabile, per cui impugneremo il dispositivo ed agiremo contro il Giudice Massimiliano Botti ed il Pubblico Ministero Alessandro Bogliolo che si sono resi protagonisti di questo scempio giuridico.
Lo Stato intende definitivamente mettere il bavaglio ai fratelli Marcianò, attraverso l'impiego illegittimo di volgari azioni di "Giustizia", laddove le "parti offese" sono i negazionisti affiliati al C.I.C.A.P. Questo vile attacco ha portato alla prima incredibile condanna nel mese di dicembre 2017, alla quale è seguita una seconda, nell'aprile 2018 e ne seguiranno altre! In tutti i casi quali le "parti lese" sono famigerati disinformatori, impegnati in opera di discredito a nostro danno ma paradossalmente attori di processi penali contro di noi. Tutto ciò implica spese enormi per difendersi e da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno del Tuo sostegno, anche piccolo. E' una battaglia per la libertà. Aiutaci. Grazie!
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