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lunedì, maggio 22, 2017

Il porto delle nebbie



C'era una volta un Pubblico Ministero... al quale piacevano tanto certi maschietti famosi che vanno in TV... Questo PM illegittimamente rigettava un'istanza di interrogatorio di garanzia che, secondo codesto togato, non era stata formulata entro il termine di venti (20) giorni dettato dall'articolo 415 bis c.p.p. Peccato però che nessuna notifica era stata mai consegnata all'indirizzo dell'indagato, per cui faceva ovviamente testo la data della comunicazione eseguita via PEC dal legale d'ufficio! In quell'interrogatorio si sarebbero potute dimostrare, carte alla mano, le connivenze tra certa magistratura, gli stalkers di mestiere come Federico De Massis alias Task Force Butler ed i suoi sodali, alcuni avvocati, i Ministeri di Giustizia ed Interno, donna Prassede ed i quadrumviri del C.I.C.A.P. Palese la stridente arrampicata sugli specchi da parte di quella Procura definita nell'ambiente... "il porto delle nebbie": si nega un'interrogatorio di garanzia (sancito sempre dal 415 bis c.p.p.) che non si può negare per legge, pur di non sollevare polvere su certe questioni scabrose. Chi ha paura della verità? Chi ha paura di Marcianò?


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venerdì, ottobre 07, 2016

Il negazionista Angelo Mario Nigrelli sarà assolto



Il 24 ottobre prossimo venturo si terrà una delle ultime farsesche udienze che vedono come imputato Angelo Mario Nigrelli, diffamatore di professione. In realtà il rinvio giudizio del famoso tipografo di Sanremo, originario di Petralia Sottana (PA), in Sicilia, è puro fumo negli occhi, poiché sino dalla prima udienza si evidenziò subito come lo stesso Pubblico Ministero così come la Polizia postale ma pure il Giudice, Dottoressa Anna Bonsignorio, mirassero ad una sua assoluzione, negando l'evidenza delle oggettive e schiaccianti prove a suo carico. Il paradosso di questo finto processo diviene evidente quando vediamo lo stesso Nigrelli testimone per la parte civile nel processo per "diffamazione" a carico di Rosario Marcianò [1] con Nigrelli definito "attendibile" dal Giudice Dottor Domenico Varalli. Il Dottor Varalli è lo stesso togato che si è inventato la "recidiva con reiterazione" (così riportò anche il Tribunale di Lanciano) per Marcianò, nonostante questa non sussista e per il semplice fatto che in tal modo si potrà infliggere a chi scrive una condanna più pesante. Per questo ed altri motivi il Dottor Varalli è stato ricusato e denunciato al CSM. [2]



Comunque sia il processo a carico di Angelo Nigrelli prese una cattiva piega per le parti offese nel momento in cui l'avvocato Fabrizio Spigarelli improvvisamente decedette, in circostanze quanto meno misteriose. Infatti alla precedente udienza la parte offesa (Antonio e Rosario Marcianò), essendo rimasta improvvisamente senza legale di fiducia, dovette rinunciare a costituirsi parte civile e non fu nelle condizioni di agire nei modi previsti dalla legge per tutelare i propri interessi. Così colui che, ancora adesso, ingiuria un giorno sì e l'altro pure chi scrive ed il fratello, vede sgomberata la strada, grazie anche al favore del Pubblico ministero che, invece, avrebbe dovuto avere il ruolo di accusa.



Nel procedimento a carico di Marcianò la tesi della parte civile ed anche dell'accusa consiste nell'individuare Angelo Nigrelli come l'utente Wasp, così da scagionare il figlio Enrico e poter condannare quindi Marcianò per il reato di "diffamazione". Invece, nel processo a carico di Angelo Nigrelli, la tesi della sua difesa ma anche, paradossalmente, della pubblica accusa è negare che esistono prove certe che identifichino "Wasp" ed Angelo Nigrelli come lo stesso individuo. "Giustizia" schizofrenica? No. Semplicemente "Giustizia" furba e sbilanciata.

Qualcuno di voi sapeva che Nigrelli è imputato per diffamazione? Nessuno, presumo, visto che i media di regime (vedi anche il locale portale Sanremonews) hanno sempre diligentemente riportato le veline passate dalla disinformazione, accusando Marcianò di ogni nefandezza, con l'evidente obiettivo di screditare.

In definitiva... Angelo Nigrelli sarà assolto e Marcianò sarà condannato. Dalle parti del Ministero della Giustizia e sulle pagine della disinformazione di Stato si festeggerà per il lieto evento, ma ci rivedremo a Filippi...

[1] Rosario Marcianò fu rinviato a giudizio dalla Procura di Imperia, nel 2011, per aver espresso il seguente giudizio sul figlio di Angelo Nigrelli (Enrico): "dozzinale".

[2] - Recidiva - L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”. Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 c.p.).

- Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà, se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi, se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi, se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.

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giovedì, marzo 05, 2015

Chi di lama ferisce... di lama perisce?



Breve resoconto dell'udienza del 4 marzo 2015, nella quale Class Meteo, Serena Giacomin e Massimo Della Schiava sono... parti "offese", mentre imputati (tanto per cambiare) sono i fratelli Marcianò. Come già qualcuno di voi saprà il nostro legale è indisponibile per gravi motivi di salute, per cui oggi interveniva un suo sostituto per richiedere il rinvio ad altra data. In quel frangente, però, abbiamo saputo che in cancelleria non risultava la revoca del precedente legale (avvenuta nell'agosto 2014 per mezzo di lettera raccomandata nonché P.E.C.). Tanto meno risultava formalizzato l'incarico del nuovo legale. Non è la prima volta che in cancelleria si vaporizzano scartoffie varie. In altre occasioni vennero persi fascicoli su cui fare opposizione, tanto per fare un esempio. Oggi, per via di questo... "problemuccio", poco ci è mancato che ci venisse assegnato un avvocato d'ufficio, ma avendo bene chiarito con il Giudice che la revoca del precedente era stata perfettamente formalizzata tramite P.E.C., i legali della controparte e le parti "offese" hanno dovuto rassegnarsi e non opponendosi al rinvio, l'udienza è stata differita al 30 novembre 2015. E' curioso come già fossero pronti i testimoni, giacché forse si era certi che comunque il processo sarebbe andato avanti comunque, grazie alla mancanza della formalizzazione dell'incarico al nostro attuale legale. Se la revoca del vecchio legale non fosse stata formalizzata con tutti i crismi, oggi i testimoni per l'accusa (ivi compreso il comandante della Polizia Postale Ivan Bracco) avrebbero potuto deporre. Certo è curioso come "il Fioba" si sia sobbarcato un viaggio da Firenze. Forse gli era stato assicurato che il processo si sarebbe svolto comunque? Il sospetto è legittimo.

Nota finale: all'uscita dalla sede del Tribunale di Imperia un giovane agente (Guardia di Finanza) addetto al controllo d'entrata ha restituito al Fioba un coltello a serramanico dall'impugnatura rossa ed una lama di almeno 6 cm. Certo che entrare in un Tribunale con un coltello è veramente il Massimo! [1]

[1] L’art. 4 L. 110/1975 punisce il porto di coltello senza giustificato motivo con le pene dell’arresto da un mese ad un anno e dell’ammenda da euro 50 ad euro 200. Se il fatto è lieve può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La misura minima della pena a seguito di rito alternativo è quella di gg. 14 di arresto ed euro 90 di ammenda. Solo euro 30 di ammenda se il fatto è lieve. La pena può essere sostituita dalle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981. Il porto di coltello in una riunione pubblica è punito con l’arresto da due a 18 mesi e con l’ammenda da euro 100 ad euro 1.600; la pena è raddoppiata se il coltello è usato al fine di commettere reati. Pena minima con rito alternativo è quella di gg. 27 di arresto ed euro 50 di ammenda.

La Cass. (mass. 25), ha affermato che nel caso in cui il porto è punibile solo con l’ammenda, trattandosi di fatto lieve, non è comunque consentita l’oblazione a norma dell’art. 162 c.p.

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